1/12/2004

AMBIENTE – LAVORI EDILI: IL PRODUTTORE DEI RIFIUTI E' L'APPALTATORE

Per informazioni rivolgersi a: dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)

Reggio Emilia, 8 dicembre 2004

Una sentenza della Cassazione ha finalmente chiarito su chi ricade la responsabilità dell´illecita gestione dei rifiuti in caso di lavori urbanistici dati in appalto e chi sia il produttore dei rifiuti.

Lo scorso 19 ottobre la Corte di Cassazione penale ha sancito (sentenza 19 ottobre 2004, n. 40618) che il committente dei lavori edili non è il “garante” della corretta gestione dei rifiuti da parte dell´appaltatore e quindi non è penalmente responsabile dell´abusiva attività di gestione dei rifiuti da questi effettuata. Secondo la Cassazione neppure con una interpretazione estensiva dell´art.2 comma 3 del Decreto Ronchi si puó sostenere che il committente sia coinvolto nella produzione o distribuzione e nemmeno nell´utilizzo o nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.

Infatti, chiarisce la Corte, “il committente è soltanto il soggetto che, dal momento in cui riceve in consegna l´opera appaltata e ultimata, diventa in certo qual modo utilizzatore dei rifiuti, impiegati come sottofondo delle opere di urbanizzazione appaltate: nessun rapporto diretto ha mai avuto, invece, con i beni da cui originano i rifiuti o con l´attività di produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti stessi”.

Alla luce di tali autorevoli considerazioni si puó concludere che il produttore del rifiuto è, a tutti gli effetti, l´appaltatore e non chi commissiona l´opera; di conseguenza sul formulario, nello spazio riservato al produttore, dovranno essere riportati i dati anagrafici dell´impresa appaltatrice. 

Tuttavia resta un alone di dubbio e la prudenza è doverosa; infatti occorre ricordare che nel 2000 la Suprema Corte si era pronunciata (sentenza Cass. Pen. n. 49 del 2000) in senso diametralmente opposto, stabilendo che il produttore dei rifiuti costituiti da materiale da demolizione è il proprietario dell´immobile oggetto dei lavori; conseguentemente la ditta appaltatrice diventa un soggetto terzo che, nel momento in cui preleva e trasporta rifiuti, esercita una attività di trasporto per conto terzi.