1/09/2004
AMBIENTE – MARCATURA CE DEI MATERIALI PER L'EDILIZIA: DAL 1° GIUGNO 2004  OBBLIGATORIA PER 7 TIPOLOGIE DI AGGREGATI
per informazioni rivolgersi a Dott. Giuliano Iorio (giulianoiorio@atseco.it)
Reggio Emilia, 24 settembre 2004
Dal 1º giugno 2004 sono sette le categorie di aggregati che devono essere dotate obbligatoriamente di marcatura CE per poter essere immesse regolarmente sul mercato.
Si tratta di aggregati per malta (UNI EN 13139), per calcestruzzo (UNI EN 12620) e per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade (UNI EN 13043), aggregati grossi per opere idrauliche “armourstone” (UNI EN 133831), aggregati leggeri (UNI EN 130551), aggregati per l´impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade (UNI EN 13242) e aggregati per massicciate ferroviarie (UNI EN 13450).
Molti altri prodotti sono già stati “normati” ed un elenco lo si ritrova nel D.M. 7 aprile 2004.
Tra le varie novità introdotte dalle nuove norme europee armonizzate ai sensi della direttiva 89/106 sui prodotti da costruzione, quella più rilevante è che, indipendentemente dalla destinazione d´uso del prodotto e dalla severità del sistema di attestazione della conformità stabilito dalla Commissione Europea, il produttore deve necessariamente adottare il cosiddetto “controllo di produzione in fabbrica”, ovvero il controllo interno permanente della produzione.
Tale controllo contempla, allo stesso tempo, le operazioni tecniche e le misure necessarie per la manutenzione ed il controllo della conformità del prodotto alla norma di riferimento. La sua implementazione puó essere ottenuta mediante controlli e prove su apparecchiature di misura, materie prime, attrezzature e macchinari di produzione, prodotti finiti. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal produttore devono essere documentati sistematicamente sotto forma di modalità e procedure scritte.
Il tutto è finalizzato ad assicurare: la comune interpretazione delle garanzie di qualità; la continuità nell´ottenimento delle caratteristiche richieste per un prodotto; l´efficacia del sistema di controllo della produzione.
La direttiva 89/106 prevede che siano le norme armonizzate di prodotto ad indicare le procedure per la valutazione di conformità. (Si ricorda che la conformità di un sistema di qualità aziendale alle norme della serie EN ISO 9000 non è un requisito obbligatorio).
Il controllo di produzione in fabbrica deve essere sempre effettuato da parte del produttore, interamente sotto la propria responsabilità per impieghi senza alti requisiti di sicurezza, così come stabilito dalle Autorità nazionali, oppure sotto la sorveglianza continua di un organismo notificato per impieghi con alti requisiti di sicurezza.
I diversi operatori del settore costruzioni, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, non possono prescindere dalle norme armonizzate.
In particolare:
-
i committenti devono chiedere l´impiego di prodotti marcati CE, pena il ricorso di fornitori in regola esclusi dalle gare di appalto a discapito di fornitori non in regola;
-
i produttori devono immettere sul mercato solo prodotti marcati CE, pena le sanzioni previste dal DPR 246/93 di recepimento della direttiva;
-
i progettisti e le imprese di costruzione, per motivi analoghi, devono rispettivamente prescrivere prodotti marcati CE e realizzare opere impiegando prodotti marcati CE;
-
i laboratori devono effettuare prove secondo le norme armonizzate;
-
gli organismi notificati devono effettuare attività di sorveglianza sul controllo di produzione in fabbrica secondo le norme armonizzate, ove queste lo prevedano