1/11/2005
AMBIENTE – MARCATURA CE DEI MATERIALI PER L'EDILIZIA: L'OBBLIGO SCATTA PER ALTRI PRODOTTI
Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Manuela Salsi (manuelasalsi@atseco.it)
Reggio Emilia, 28 novembre 2005
Facendo riferimento alla nostra newsletter n. 018 del settembre 2004 ed in seguito alla pubblicazione del D.M.12/07/2005 (cliccare qui per scaricarlo) vi aggiorniamo in merito all´elenco dei prodotti ad oggi soggetti alla marcatura CE. Nella tabella allegata al decreto si troveranno tutti i riferimenti alle norme EN ed UNI, e alle scadenze per l´applicazione della marcatura.
Per molti prodotti i termini sono già scaduti, per altri la scadenza è imminente è quindi fondamentale che i produttori, da subito, si adoperino per organizzare i processi produttivi secondo le indicazioni previste per i singoli prodotti alla luce della Circolare MAP del 5 agosto 2004 (G.U. n. 216 del 14/09/2004), contenente i criteri di applicazione in Italia delle norme armonizzate ai sensi della Direttiva 89/106 (CPD Construction Product Directive), stabiliti sulla base delle indicazioni del Comitato Costruzioni UNI.
La marcatura CE dei materiali ha come obiettivo quello di rendere conformi determinati prodotti per determinati usi nel bene edilizio ed è obbligatorio non solo per chi esporta il proprio prodotto nei Paesi della Comunità Europea, ma anche per chi lo commercializza solo all´interno della propria Nazione. Il marchio non è un marchio di qualità ma dimostra che il prodotto è conforme a dei requisiti minimi stabiliti dalla legge. La situazione circa l´adozione e l´applicabilità delle Specifiche Tecniche Europee Armonizzate viene costantemente aggiornata in base all´attività dell´EOTA, ai Report trasmessi mensilmente dal CEN e ai riferimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell´Unione Europea (OJ) dove sono indicate le date di inizio (DAPP) e fine (DOW) del “periodo di coesistenza”.
La situazione Italiana circa il recepimento delle Specifiche Tecniche Europee Armonizzate viene aggiornata sulla base dei riferimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dai Ministeri competenti l´ultimo dei quali come detto è ad oggi il D.M. 12/07/2005.
Per tutti i prodotti citati, è previsto l´obbligo per il fabbricante di svolgere “Prove iniziali di Tipo sul Prodotto” ed un “Controllo di Produzione in Fabbrica“, ovvero di svolgere una sistematica azione di controllo interno permanente della propria produzione, come dettagliatamente descritto in ogni singola norma di riferimento. Il fabbricante inadempiente a tale obbligo è suscettibile di sanzioni.
Il produttore a questo punto emette e sottoscrive una Dichiarazione di Conformità CE inoltre in relazione ai prodotti dovrà essere presente sull´etichetta, sull´imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento, per esempio, la bolla di consegna (Direttiva 93/68/CE) il simbolo “CE”, della cui apposizione è responsabile il produttore.
I diversi operatori del settore costruzioni, committenti, progettisti, imprese di costruzione, ecc ciascuno per gli ambiti di propria competenza,avendo a riferimento le varie scadenze di entrata in vigore, non possono prescindere dalla corretta applicazione della direttiva europea 89/106/CEE.
Di seguito vogliamo riassumere il percorso della Marcatura CE così come deriva dalla norma:
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verificare che il prodotto sia fra quelli con obbligo di marcatura CE e se il prodotto è elencato nell´allegato al D.M. 12/07/2005 (o nei prossimi decreti)
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verificare la data da cui scatta l´obbligo di marcatura (dow) e se l´obbligo e´ scattato o previsto in data prossima
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consultare le Specifiche Tecniche Europee Armonizzate relative al prodotto per individuare le caratteristiche obbligatorie riferite al prodotto e il Sistema di Attestazione della Conformità e la conseguente eventuale necessità d´intervento di Organismi Terzi (AB Approval Body e/o NB Notified Body) a cui dovrà rivolgersi
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se il sistema di attestazione non prevede l´intervento di un organismo nb e/o ab il produttore deve comunque assolvere gli obblighi previsti dalla Specifica Tecnica Armonizzata ed in particolare:
Prove iniziali di Tipo sul Prodotto
Controllo del processo di Fabbrica -
al termine del processo il Produttore rilascerà la Dichiarazione di Conformità da lui sottoscritta, dovrà affiggere la marcatura CE e attuare quanto richiesto per il mantenimento della Conformità dichiarata.
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se invece il sistema di attestazione prevede l´intervento di un organismo Terzo sarà necessario rihiedere l´intervento di un Organismo Europeo autorizzato e notificato che rilascia un Atto che, a seconda del sistema, sarà:
Certificato di prodotto
Certificato di Controllo del processo di Fabbrica
Rapporto di Prova -
al termine del processo il Produttore rilascerà la Dichiarazione di Conformità da lui sottoscritta accompagnata dai documenti rilasciati dagli Organismi Terzi: dovrà affiggere la marcatura CE e attuare quanto richiesto per il mantenimento della Conformità dichiarata