1/06/2004

AMBIENTE – MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

per informazioni rivolgersi a Dott.ssa Manuela Salsi (manuelasalsi@atseco.it)

Reggio Emilia, 9 giugno 2004

Il D.Lgs 22/97 cosiddetto Decreto Ronchi puó essere considerato una sorta di Legge quadro sull´argomento della gestione dei rifiuti, infatti tale norma prevedeva più di 40 decreti attuativi su svariate questioni particolari, a partire dalla tenuta dei registri di carico e scarico, alla modalità di compilazione del formulario per il trasporto dei rifiuti, ecc.

Vogliamo ora tornare sull´argomento della corretta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche volendo tener conto delle indicazioni che negli anni sono arrivate dai locali Enti di controllo, forniamo quindi alcune note in merito alle modalità di compilazione del registro di carico e scarico relativamente alle attività di produzione, trasporto, stoccaggio e trattamento di rifiuti.

Ricordiamo innanzitutto che l´obbligo di annotazione sul registro di carico e scarico deve essere adempiuto entro una settimana per le attività di produzione dei rifiuti (carico) o di conferimento (scarico) degli stessi a soggetti autorizzati al recupero o allo smaltimento, ed entro le 24 ore dalla presa in carico dei rifiuti per le attività di Recupero o Smaltimento (Es. R13, R3, D1, D15, ecc)

Negli allegati scaricabili qui sotto sono illustrate le diverse modalità di registrazione in base al tipo di attività (la codifica dei rifiuti, i quantitativi e la numerazione dei movimenti così come proposta negli esempi è puramente indicativa).