1/03/2008
AMBIENTE – MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTALE: NUOVA DEFINIZIONE PER I SOTTOPRODOTTI
Reggio Emilia, 5 Marzo 2008
Il Decreto Legislativo n° 4 del 16 Gennaio 2008 che ha modificato il Testo Unico Ambientale, prevede una diversa riformulazione per la definizione di sottoprodotto, ossia per i materiali derivanti da un ciclo produttivo che non devono essere considerati un rifiuto. Il 13 Febbraio 2008 entra in vigore tale nuova definizione, che prevede:
“sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
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siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
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il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
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soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
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non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
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abbiano un valore economico di mercato.”.
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)