1/04/2008
AMBIENTE – MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTALE PER IL TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI
Reggio Emilia, 10 Aprile 2008
Con Deliberazione del 3 Marzo 2008 (Prot. n. 01/CN/ALBO) l’Albo Nazionaledei Gestori Ambientali ha provveduto ad emanare le direttive volte all’applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 212 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006, così come modificato dal comma 30 dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n° 4 del 16 Gennaio 2008, relative all’iscrizione all’Albo Nazionaledei Gestori Ambientali in “procedura agevolata” per i trasportatori di rifiuti in conto proprio. Si ricorda che possono iscriversi all’Albo “in procedura agevolata” i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti per quantitativi non superiori a 30 chilogrammi o litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Con la Deliberazione del 3 Marzo 2008 l’Albo Nazionaledei Gestori Ambientali ha provveduto ad adeguare la modulistica di comunicazione, che rimane sempre una procedura agevolata sulla quale però dovranno essere indicati in più rispetto a quelle presentate in precedenza i seguenti dati:
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attività dalla quale sono prodotti i rifiuti
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caratteristiche e natura dei rifiuti prodotti
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targa ed idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti (tenuto conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo.
Oltre al pagamento del diritto annuale di iscrizione (che per ora resta determinato nella somma di 50,00 € all’anno) devono essere versati anche i diritti di segreteria (i cui importi variano in base alla forma societaria dell’impresa).
La Deliberazione del 3 Marzo 2008 fornisce anche chiarimenti in merito al regime transitorio in base al quale le iscrizioni effettuate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 4 del 16 Gennaio 2008 restano valide ed efficaci precisando che:
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sulle richieste di iscrizione presentate prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 4 del 16 Gennaio 2008 secondo la previgente normativa e non ancora oggetto di delibera,le Sezioni debbano provvedere a deliberare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto medesimo
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le richieste di iscrizione presentate dalla data in vigore del Decreto Legislativo n° 4 del 16 Gennaio 2008 secondo la previgente normativa e con le modalità di cui alla precedente Deliberazione del 26 Aprile 2006 devono essere regolarizzate e integrate secondo le nuove disposizioni del Decreto Legislativo n° 4 del 16 Gennaio 2008 e Deliberazione del 3 Marzo 2008 entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta della Sezione regionale (termine oltre il quale l’istruttoria è dichiarata improcedibile).
Resta come prima l’obbligo di comunicare all’Albo Nazionaledei Gestori Ambientali ogni variazione che intervenga rispetto ai dati dichiarati all’atto dell’iscrizione.
Per informazioni rivolgersi a: Dott.ssa Maria Laura Benevelli (mariabenevelli@atseco.it)