11/12/2009

AMBIENTE – MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTALE

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 11 Dicembre 2009

 

Lo scorso 6 Novembre 2009 è stato elaborato dal “Comitato per la riforma del Codice dell’ambiente” il decreto che modifica appunto il Testo Unico Ambientale, accogliendo la disciplina disegnata dalla Direttiva 2008/98/CE, e predisposto sulla scia della “Legge Comunitaria 2008”, che ricordiamo ha conferito al Governo la delega per il recepimento delle citate norme comunitarie entro il 12 Dicembre 2010. nel nuovo testo vengono definite le nuove definizioni di “sottoprodotto”, “materie prime secondarie”, “riciclaggio” e “recupero”. Ricordiamo che la Direttiva 2008/98/CE riformula radicalmente la normativa sulla gestione dei rifiuti, sostituendosi alla Direttiva 2006/12/CE, sulla gestione dei rifiuti in generale, alla Direttiva 75/439/CEE, sugli oli usati, ed alla Direttiva 91/689/CEE, sui rifiuti pericolosi.

La nuova Direttiva prevede che sarà definito:

· rifiuto, “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”;

· sottoprodotto, “le sostanze e gli oggetti che derivano da un processo di produzione il cui scopo primario non è la loro produzione e che soddisfano le seguenti condizioni:

la loro produzione è parte integrante del processo di produzione primario;

il loro ulteriore utilizzo è certo;

il loro ulteriore utilizzo è diretto, in quanto non necessita di alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

il loro ulteriore utilizzo è legale, in quanto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la tutela dell’ambiente e della salute umana;

La nuova direttiva europea prevede anche che alcuni specifici rifiuti cessano di essere tali quando siano sottoposti ad operazioni di recupero e le sostanze e gli oggetti ottenuti soddisfino criteri specifici elaborati dall’Unione Europea e conformi alle seguenti condizioni:

sono comunemente utilizzati per uno scopo specifico;

sono oggetto di un mercato o di una domanda;

soddisfano specifici requisiti tecnici per lo scopo specifico e relativi standard di prodotto;

il loro utilizzo non comporta impatti complessivi negativi per l’uomo e per l’ambiente.