1/01/2008

AMBIENTE – MODIFICHE ALLA PARTE QUINTA DEL TESTO UNICO AMBIENTALE (EMISSIONI) – PROROGHE DEI TERMINI

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 10 Gennaio 2008

Gli impianti a basse emissioni, individuati dall´articolo 281 comma 2 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006, dovranno adeguarsi alle prescrizioni contenute nel medesimo “Codice ambientale” entro il 29 Aprile 2011 e le relative domande di autorizzazione dovranno essere inviate almeno sei mesi prima della data di adeguamento.

L´articolo 32 del Decreto Legge n° 248 del 31 Dicembre 2007, ha infatti stabilito una proroga di 2 anni dei termini di adeguamento, passando appunto dall´Aprile 2009 all´Aprile 2011. Tale differimento della scadenza interessa, in particolare, gli impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 (29 Aprile 2006) che non rientravano nel campo di applicazione dell´ex Decreto del Presidente della Repubblica n° 203 del 24 Maggio 1988 e che rientrano invece nel campo di applicazione del Testo Unico Ambientale. Questo Decreto legge dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

L´articolo 1 comma 1­ter della Legge di conversione n° 243 del 19 Dicembre 2007, che ha convertito il Decreto Legge n° 180 del 30 Ottobre 2007, ha invece stabilito che le domande di autorizzazione dei suddetti impianti a basse emissioni, dovranno essere presentate almeno sei mesi prima della data di adeguamento ossia entro il 29 Ottobre 2010.