12/02/2009
AMBIENTE – MUD: IN SCADENZA AL 30 APRILE 2009 LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE RELATIVA ALL'ANNO 2008
Reggio Emilia, 10 Febbraio 2009
Giovedì 30 Aprile 2009 scade il termine per la presentazione del M.U.D., il modello unico di dichiarazione relativo a rifiuti ed imballaggi gestiti nel corso dell’anno 2008.
Vista la complessità sempre crescente di tale adempimento per cui sono previste, lo ricordiamo, sanzioni fino a 15.500 €, riteniamo utile interessare per tempo le aziende eventualmente coinvolte per dar loro il modo di raccogliere e verificare tutti i dati necessari a tal fine. Di seguito riepiloghiamo i contenuti e le richieste delle sezioni principali.
Sezione rifiuti
Per quanto concerne la sezione rifiuti ricordiamo che ai sensi dell’articolo 189, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006, come modificato dal Decreto Legislativo n° 4 del 16 Gennaio 2008, e dell’articolo 4 comma 6 del Decreto Legislativo n° 182 del 24 Giugno 2003, i soggetti obbligati alla presentazione di questa dichiarazione sono:
- chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ad esclusione dei produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ai sensi della circ. Albo Gestori Ambientali prot. 2059 del 19/12/2008)
- chiunque svolga operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti
- imprese e Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- imprese e Enti che produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi) ed hanno oltre 10 addetti
- gestori degli impianti portuali di raccolta e del servizio di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e consegnati nei porti
- gestori del servizio pubblico per rifiuti pericolosi conferiti in base a convenzione (limitatamente alla quantità conferita).
- Comuni, o loro Consorzi o Comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.
I soggetti esclusi dalla presentazione della sezione rifiuti sono invece:
- imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore8.000 €
- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi con non oltre 10 addetti, limitatamente alla quantità prodotta.
- produttori di rifiuti pericolosi che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta, limitatamente alla quantità conferita.
I dati relativi alla produzione, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, dovranno essere desunti dall’apposito Registro di carico e scarico dei rifiuti di cui al Decreto Ministeriale n° 148 del 1 Aprile 1998 e dai Formulari di identificazione dei rifiuti trasportati di cui al Decreto Ministeriale n° 145 del 1 Aprile 1998.
Rifiuti da studi professionali compreso medici
L’obbligo del MUD per la produzione di rifiuti ricade solo su “enti e imprese”. Gli studi professionali, compresi i medici, non sono classificabili né come “enti”, né come “imprese”, quindi ai sensi dell’articolo 11 della Legge n° 29 del 25 Gennaio 2006, che riguarda proprio la gestione dei rifiuti delle attività professionali, la produzione di rifiuti pericolosi da parte di tali soggetti non è soggetta all’obbligo di presentazione del MUD.
Rifiuti sanitari pericolosi
Anche per quanto riguarda i rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie (Decreto del Presidente della Repubblica n° 254 del 15 Luglio 2003) ricordiamo che una nota del Ministero dell’Ambiente classifica come “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” anche rifiuti taglienti utilizzati sulla cute, (anche se visivamente non sporchi di sangue) come aghi, lamette, rasoi, provenienti dalle attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuatori e similari. Di conseguenza anche gli operatori dei settori citati che producono questo tipo di rifiuti hanno l’obbligo di compilare il registro di carico e scarico e la dichiarazione MUD.
Sezione imballaggi
Precisiamo che la presentazione della sezione imballaggi non è più obbligatoria per le aziende che producono o utilizzano imballaggi: l’adempimento infatti non sarà più a carico di ogni singola impresa ma esclusivamente del CONAI e delle imprese che implementano un proprio sistema di raccolta o di valorizzazione dei rifiuti di imballaggio o di riutilizzo.
Sezione IPPC
Ricordiamo anche che è prevista una sezione (dichiarazione INES) per i gestori di complessi IPPC (grandi impianti produttivi in esercizio compresi nell’Allegato I del Decreto Legislativo n° 59 del 18 Febbraio 2005) che hanno l’obbligo di dichiarare dati caratteristici delle emissioni in aria, suolo e acqua originate nel corso dell’anno 2006.
Sezione veicoli fuori uso
A partire dal 2004, come prescritto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Dicembre 2004, è stata aggiunta alla modulistica già in uso un’apposita sezione dedicata ai veicoli fuori uso che dovranno utilizzare i gestori di questa particolare categoria di rifiuti indicando i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio ed al recupero.
Sezione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
A partire da quest’anno sono previste anche due nuove sezioni relative ai Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: i soggetti interessati alla compilazione di queste sono quelli definiti dal D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005.
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Come si può notare la dichiarazione MUD risulta essere ogni anno più complessa e articolata e reperire i dati necessari alla compilazione risulta essere una operazione piuttosto impegnativa.
A tale proposito, nel caso vogliate ricorrere al nostro servizio, si consiglia di consegnare i dati con massimo anticipo possibile rispetto alla scadenza, che ricordiamo sarà il 30 Aprile 2009, utilizzando i prospetti che possono essere scaricati cliccando qui.
Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Maria Laura Benevelli (mariabenevelli@atseco.it)