1/03/2010

AMBIENTE – MUD: IN SCADENZA AL 30 APRILE 2010 LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE RELATIVA ALL'ANNO 2009

 

Per informazioni rivolgersi a:

 

Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

 

 

 

Reggio Emilia, 11 Marzo 2010

 

 

 

Vener 30 Aprile 2010 scade il termine per la presentazione del M.U.D., il modello unico di dichiarazione relativo a rifiuti ed imballaggi gestiti nel corso dell’anno 2009.

 

Vista la complessità sempre crescente di tale adempimento per cui sono previste, lo ricordiamo, sanzioni fino a 15.500 €, riteniamo utile interessare per tempo le aziende eventualmente coinvolte per dar loro il modo di raccogliere e verificare tutti i dati necessari a tal fine. Di seguito riepiloghiamo i contenuti e le richieste delle sezioni principali.

 

Sezione rifiuti

 

Per quanto concerne la sezione rifiuti ricordiamo che ai sensi dell’articolo 189, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006, come modificato dal Decreto Legislativo n° 4 del 16 Gennaio 2008, e dell’articolo 4 comma 6 del Decreto Legislativo n° 182 del 24 Giugno 2003, i soggetti obbligati alla presentazione di questa dichiarazione sono:

 

  • chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ad esclusione dei produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ai sensi della circ. Albo Gestori Ambientali prot. 2059 del 19/12/2008)
  • chiunque svolga operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti
  • imprese e Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • imprese e Enti che produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi) ed hanno oltre 10 addetti
  • gestori degli impianti portuali di raccolta e del servizio di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e consegnati nei porti
  • gestori del servizio pubblico per rifiuti pericolosi conferiti in base a convenzione (limitatamente alla quantità conferita).
  • Comuni, o loro Consorzi o Comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

I soggetti esclusi dalla presentazione della sezione rifiuti sono invece:

 

  • imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore 8.000 €
  • imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi con non oltre 10 addetti, limitatamente alla quantità prodotta.
  • produttori di rifiuti pericolosi che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta, limitatamente alla quantità conferita.

I dati relativi alla produzione, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, dovranno essere desunti dall’apposito Registro di carico e scarico dei rifiuti di cui al Decreto Ministeriale n° 148 del 1 Aprile 1998 e dai Formulari di identificazione dei rifiuti trasportati di cui al Decreto Ministeriale n° 145 del 1 Aprile 1998.

 

Rifiuti da studi professionali compreso medici

 

L’obbligo del MUD per la produzione di rifiuti ricade solo su “enti e imprese”. Gli studi professionali, compresi i medici, non sono classificabili né come “enti”, né come “imprese”, quindi ai sensi dell’articolo 11 della Legge n° 29 del 25 Gennaio 2006, che riguarda proprio la gestione dei rifiuti delle attività professionali, la produzione di rifiuti pericolosi da parte di tali soggetti non è soggetta all’obbligo di presentazione del MUD.

 

Rifiuti sanitari pericolosi

 

Anche per quanto riguarda i rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie (Decreto del Presidente della Repubblica n° 254 del 15 Luglio 2003) ricordiamo che una nota del Ministero dell’Ambiente classifica come “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” anche rifiuti taglienti utilizzati sulla cute, (anche se visivamente non sporchi di sangue) come aghi, lamette, rasoi, provenienti dalle attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuatori e similari. Di conseguenza anche gli operatori dei settori citati che producono questo tipo di rifiuti hanno l’obbligo di compilare il registro di carico e scarico e la dichiarazione MUD.

 

Sezione imballaggi

 

Precisiamo che la presentazione della sezione imballaggi non è più obbligatoria per le aziende che producono o utilizzano imballaggi: l’adempimento infatti non sarà più a carico di ogni singola impresa ma esclusivamente del CONAI e delle imprese che implementano un proprio sistema di raccolta o di valorizzazione dei rifiuti di imballaggio o di riutilizzo.

 

Sezione IPPC

 

Ricordiamo anche che è prevista una sezione (dichiarazione INES) per i gestori di complessi IPPC (grandi impianti produttivi in esercizio compresi nell’Allegato I del Decreto Legislativo n° 59 del 18 Febbraio 2005) che hanno l’obbligo di dichiarare dati caratteristici delle emissioni in aria, suolo e acqua originate nel corso dell’anno 2006.

 

Sezione veicoli fuori uso

 

A partire dal 2004, come prescritto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Dicembre 2004, è stata aggiunta alla modulistica già in uso un’apposita sezione dedicata ai veicoli fuori uso che dovranno utilizzare i gestori di questa particolare categoria di rifiuti indicando i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio ed al recupero.

 

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Come si può notare la dichiarazione MUD risulta essere ogni anno più complessa e articolata e reperire i dati necessari alla compilazione risulta essere una operazione piuttosto impegnativa.
A tale proposito, nel caso vogliate ricorrere al nostro servizio, si consiglia di consegnare i dati con massimo anticipo possibile rispetto alla scadenza, che ricordiamo sarà il 30 Aprile 2009, utilizzando i prospetti che possono essere scaricati
cliccando qui.