1/03/2005
AMBIENTE – NOMINA DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE NELLE STRUTTURE SANITARIE – INTERPRETAZIONE DELL'APPLICAZIONE DEL D.P.R. 15/07/2003 N. 254
Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Maria Laura Benevelli (mariabenevelli@atseco.it)
Reggio Emilia, 29 marzo 2005
Torniamo ad occuparci del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari prodotti nelle strutture pubbliche e private in quanto è stata recentemente redatta a livello interministeriale una nota interpretativa relativa alla applicazione del sopracitato decreto in merito alla nomina di un Consulente per la sicurezza dei trasporti (normativa ADR) per l´attività svolta da una struttura sanitaria.
La Nota cita il D.Lgs. n. 40 del 4 febbraio 2000, che prevede per le aziende che trasportano, caricano, imballano e scaricano merci pericolose la nomina del “Consulente per la sicurezza dei trasporti”, ma afferma che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti sanitari fra cui anche quelle previste dal D.Lgs 40/2000, e le relative responsabilità sono assoggettate per intero alle norme del decreto n. 254/2003 che assorbe tutti gli obblighi derivati fra i quali anche quello della vigilanza della gestione dei rifiuti all´interno delle strutture che in questo caso ricade sui responsabili delle strutture stesse essendo dunque inutile la nomina di una specifica figura professionale.
Inoltre, sempre secondo questa interpretazione, le strutture sanitarie non sono da ritenersi aziende la cui attività comprende anche il trasporto di merci, in quanto normalmente si avvalgono di ditte specializzate per il trasporto di rifiuti pericolosi.
A conseguenza di quanto sopra esposto nella Nota si conclude che la nomina di un “Consulente per la sicurezza dei trasporti” per l´attività svolta all´interno di una struttura sanitaria, essendo tale attività già disciplinata dal DPR 254/2003, è una scelta discrezionale del responsabile della struttura stessa e non un obbligo derivante dal sopracitato D.Lgs. n. 40/2000.
Quanto esposto dalla Nota interministeriale viene peró confutato da diverse interpretazioni secondo le quali la struttura sanitaria, pur delegando a terzi obblighi e responsabilità di trasporto e spedizione dei rifiuti sanitari, risulta comunque “caricatore” in quanto le operazioni di carico avvengono nel perimetro aziendale e in quanto caricatore è soggetta alla nomina del consulente in base al D.Lgs. n.40/200 sopracitato.
La diatriba verte quindi sulla prevalenza o sulla coesistenza di una normativa rispetto all´altra: da un lato la norma specifica sulla gestione dei rifiuti sanitari (D.P.R. 15/07/2003 N. 254), dall´altro la norma più generica sulla movimentazione delle merci pericolose (D.Lgs. n. 40 del 4 febbraio 2000). Il dibattito è tutt´altro che concluso.