1/09/2006
AMBIENTE – NOVITA' IN TEMA DI PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 20 Settembre 2006
La normativa italiana esonera dalla procedura di impatto ambientale le aziende che effettuano il recupero dei rifiuti in procedura semplificata, ossia le imprese che hanno presentato una comunicazione ai sensi dell´articolo 216 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006, ovvero della norma precedente (articolo 33 del Decreto Legislativo n° 22 del 5 Febbraio 1997). L´avvocato generale della Corte di Giustizia dell´Unione Europea nella causa in corso contro l´Italia ha sostenuto che la normativa italiana è contraria al diritto comunitario.
Nelle conclusioni presentate lo scorso 30 Maggio 2006, egli ha chiesto di dichiarare l´Italia in violazione degli obblighi imposti dalla direttiva 85/337/CEE e di respingere lo schema proposto dal Governo Italiano, secondo cui le attività di recupero sono escluse dall´ambito di applicazione della Direttiva 85/337/CEE essendo meno nocive per l´ambiente. Dalla lettura degli allegati alla direttiva in questione si evidenzia l´inesattezza di tale tesi, in quanto, a titolo di esempio, vengono considerate attività di recupero delle tecniche, quali il riutilizzo o la rigenerazione di solventi, che sono potenzialmente più impattanti sull´ambiente rispetto ad attività di smaltimento, quali certi trattamenti biologici o il deposito sul suolo o nel sottosuolo. La tutela ambientale costituisce la giustificazione della direttiva 75/442/CEE e promuove le attività di recupero in luogo delle attività di smaltimento, in quanto le considera più vantaggiose per la protezione delle risorse naturali, ma non per la loro innocuità. Ne consegue che le attività di recupero, pur essendo probabilmente più rispettose dell´ambiente rispetto alle attività di smaltimento, non possono essere considerate innocue e pertanto esigono anch´esse delle cautele, delineate nella Direttiva 85/337/CEE. L´avvocato generale della Corte di Giustizia ha sottolineato che l´impianto nel quale viene effettuata un´attività ambientalmente vantaggiosa non è escluso dalla verifica se, per le sue dimensioni o la sua ubicazione, puó influire negativamente sull´ambiente.
Difatti la normativa italiana ha inserito tra le attività soggette alla procedura di valutazione d´impatto ambientale gli impianti di smaltimento e recupero (solo attività da R1 a R9) di rifiuti pericolosi, ed impianti di smaltimento (solo attività D2 e da D8 a D11) e recupero (attività da R1 a R9) di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate (articolo 216 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 che ha sostituito l´articolo 33 del Decreto Legislativo n° 22 del 5 Febbraio 1997). Si ricorda che già la sentenza della Corte di Giustizia del 7 Ottobre 2004 aveva sancito la violazione, da parte dell´Italia, degli obblighi derivanti dalla Direttiva 75/442/CEE, per non aver fissato le quantità massime di rifiuti ammissibili alla procedura semplificata. Tale adeguamento è avvenuto mediante l´emanazione del Decreto Ministeriale n° 186 del 5 Aprile 2006 che ha modificato il Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998. Si rimane in attesa di ulteriori sviluppi.