1/11/2008
AMBIENTE – NUOVA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA
Reggio Emilia, 28 Novembre 2008
L’articolo 5 della Direttiva 2008/98/CE presenta una definizione di “sottoprodotto” non diversa da quella contenuta nell’articolo 183 (lettera p comma 1) del Testo Unico Ambientale. La norma nazionale prevede ulteriori condizioni, ossia che “il produttore non intenda disfarsi” delle sostanze in questione e che le medesime “abbiano un valore economico di mercato”. Si sottolinea altresì che sotto il profilo della provenienza e dei parametri di riutilizzo, le condizioni sancite dalla nuova direttiva quadro europea sui rifiuti non prevedono novità sostanziali rispetto a quelle già contenute nel Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006.
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)