1/06/2007
AMBIENTE – NUOVA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLE ECOPIAZZOLE
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 29 Giugno 2007
Con la sentenza n° 10259/2007 la Corte di Cassazione, sulla scia di altre precedenti sentenze, ha nuovamente decretato che le ecopiazzole non rientrano nel “deposito temporaneo” dei rifiuti e ribadisce che tali piazzole ecologiche sono messe a disposizione dei cittadini per il conferimento di rifiuti, in attesa della raccolta e dello smaltimento, e costituiscono attività di stoccaggio che necessita di apposita autorizzazione per la gestione dei rifiuti, rilasciata dalla Regione (Provincia per la regione Emilia Romagna) ai sensi del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006. La sentenza commenta che non puó essere considerato come luogo di produzione del rifiuto l´intero territorio comunale o l´area in cui è ubicato un magazzino comunale.
Inoltre la sentenza sottolinea che le “ecopiazzole” non possono essere confuse con i cassonetti stradali, in quanto il deposito in essi da parte dei cittadini costituisce solamente una modalità dell´attività di raccolta dei rifiuti.
La Corte sentenzia che “un dirigente comunale che attiva una ecopiazzola sfornita di autorizzazione è colpevole di gestione non autorizzata di rifiuti, sanzionata dall´articolo 256 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006”.