1/12/2003

AMBIENTE – NUOVE MODALITA' DI GESTIONE PER I RIFIUTI SANITARI

Per informazioni rivolgersi a: dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)

Il D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 ha ridefinito ed in parte modificato le procedure necessarie per la gestione dei rifiuti sanitari in particolare per quelli a rischio infettivo.
Cambia innanzitutto la classificazione e l´individuazione precisa dei rifiuti sanitari (farmaci, materiale da medicazione, materiale da laboratorio, materiale ad uso chirurgico, ecc…) che vengono distinti in:

  1. Rifiuti sanitari non pericolosi

  2. Rifiuti sanitari pericolosi, ma non a rischio infettivo

  3. Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, in questa categoria ricadono anche i rifiuti prodotti al di fuori di strutture sanitarie, ma che presentano analoghe caratteristiche di rischio (es. rifiuti prodotti presso laboratori per analisi di alimenti, acque e cosmetici, presso industrie di emoderivati, presso istituti estetici, ecc…).

  4. Rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo i quali, se sterilizzati, vengono assimilati ai rifiuti urbani e quindi inseriti nel circuito di smaltimento/recupero pubblico.

Per i rifiuti sanitari a rischio infettivo vengono precisate e dettagliate le tipologie di imballaggi a perdere utilizzabili che, per rifiuti pungenti e taglienti, dovranno inoltre essere rigidi e resistenti alla puntura.

Il deposito temporaneo dei rifiuti a rischio infettivo nel luogo di produzione non potrà durare piu´ di 5 giorni dalla chiusura del contenitore, 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri.

Nella maggior parte dei casi i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo dovranno essere smaltiti tramite inceneritori regolarmente autorizzati dalla Provincia competente, come pure dovranno essere autorizzati gli impianti di sterilizzazione che saranno inoltre soggetti a rigide procedure di controllo.

Il D.P.R. 254/03 disciplina anche i rifiuti cimiteriali. Rientrano in questa categoria i rifiuti da esumazione, estumulazione ed altre attività cimiteriali, con l´esclusione dei rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. La principale novità introdotta nella gestione dei rifiuti cimiteriali è che non è più necessaria alcuna autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22/97 per il riutilizzo all´interno della stessa struttura di rifiuti quali materiali lapidei, inerti da lavori di edilizia cimiteriale, ecc…

Il D.P.R. 254/03, infine, non è dotato di un proprio apparato sanzionatorio, ma si limita a richiamare l´art. 51 del D.Lgs. 22/97 in cui sono contenute le sanzioni relative alla scorretta gestione dei rifiuti in genere che prevedono le sanzioni penali dell´arresto fino a due anni ed ammende fino a 25.000 euro.