1/05/2006
AMBIENTE – NUOVO CODICE DELL'AMBIENTE – NOVITA' PER LE AUTORIZZAZIONI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI AMBIENTALI
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 16 Maggio 2006
Per quello che riguarda il regime previsto per le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti anche con il nuovo codice, D.Lgs 152/2006, continuerà ad essere presente un doppio canale: procedura ordinaria e procedura semplificata.
Autorizzazione in procedura ordinaria
In questo caso è prevista la presentazione di una domanda di autorizzazione, ai sensi dell´articolo 208, ottenuta la quale l´azienda puó intraprendere l´attività richiesta.
Si sottolinea che è previsto un unico procedimento di autorizzazione, che comprende sia la realizzazione dell´impianto sia la sua gestione, a differenza della norma precedente, nella quale le due fasi erano sottoposte a due articoli di legge diversi (rispettivamente articolo 27 ed articolo 28).
L´autorità competente per il rilascio della suddetta autorizzazione continua ad essere la regione, ossia la provincia competente per territorio, laddove espressamente delegata (come nel caso dell´Emilia Romagna).
Un cenno merita l´articolo 209 che prevede, per le aziende certificate EMAS e/o ISO 14001, la sostituzione della domanda di rinnovo dell´autorizzazione con una semplice autocertificazione indirizzata agli enti competenti, accompagnata da una copia della certificazione ottenuta.
Autorizzazione in procedura semplificata (comunicazione di inizio attività)
Nel caso di procedura semplificata cambia innanzitutto l´ente di riferimento, che diventa l´Albo Nazionale Gestori Ambientali, che mantiene comunque tutte le competenze già attribuite dal “decreto Ronchi” (trasporto di rifiuti, gestione di impianti di trattamento di titolarità di terzi, bonifica di beni contenenti amianto, etc.).
Le nuove comunicazioni ed i rinnovi di comunicazione già inoltrate dovranno essere presentati alla sezione regionale competente per territorio, dislocata nel nostro caso a Bologna (articolo 216). Le imprese potranno intraprendere l´attività di recupero di rifiuti pericolosi o non pericolosi decorsi 90 giorni dalla presentazione della suddetta comunicazione.
Ai sensi dell´articolo 214 della norma, è prevista l´emanazione di un decreto ministeriale che fisserà, per ogni tipologia di recupero, i tipi ed i quantitativi di rifiuti che potranno essere recuperati con procedura semplificata. La presenza di un tetto massimo alle quantità di rifiuti che potranno essere gestiti in regime semplificato, potrà significare per molti operatori a o ridurre le movimentazioni o transitare nel regime ordinario, presentando pertanto la prevista domanda di autorizzazione.