1/05/2006
AMBIENTE – NUOVO CODICE DELL'AMBIENTE – NOVITA' PER LE TERRE E ROCCE DA SCAVO
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 16 Maggio 2006
L´articolo 186 del nuovo codice, D.Lgs 152/2006, detta le condizioni per poter escludere le terre e le rocce da scavo dal campo di applicazione della norma stessa, mentre il decreto di attuazione Decreto Ministeriale n° 108 del 2 Maggio 2006, detta le condizioni per poter intraprendere alcune semplificazioni amministrative suddividendo i cantieri in base alle quantità movimentate.
Cantieri con produzione di terra e rocce da scavo inferiore a 6.000 metri cubi
Per poter escludere le terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti i materiali, classificati comunque come non rifiuto, potranno essere avviati al riutilizzo in un sito diverso dal cantiere edile a patto che l´impresa predisponga una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, (comma 1 articolo 2 del decreto ministeriale citato) che deve essere inviata all´ARPA territorialmente competente, almeno 7 giorni prima dell´inizio dei lavori. In questa comunicazione dovranno essere indicati il luogo di produzione, la quantità prodotta, i siti di destinazione e le rispettive quantità conferite. Nel caso invece di riutilizzo dei suddetti materiali nel medesimo cantiere edile di produzione non sarà necessario presentare alcuna dichiarazione.
Cantieri con produzione di terra e rocce da scavo superiore a 6.000 metri cubi
In questi cantieri i materiali non saranno considerati rifiuti solo se verranno destinati senza trasformazioni all´effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, ma tale utilizzo dovrà essere stato inserito nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale oppure in altro progetto approvato dall´autorità amministrativa competente nonchè dopo aver verificato la non pericolosità dell´intera massa effettuando specifiche analisi chimiche sulla base di quanto stabilito da uno specifico Decreto Ministeriale non ancora pubblicato.
Si sottolinea che i terreni inquinati da sostanze pericolose, ad eccezione delle terre e rocce da scavo contaminate da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, continuano ad essere considerati siti contaminati e pertanto soggetti alle disposizioni del Titolo V della Parte IV del codice ambientale e, fino al momento della sua sostituzione, al Decreto Ministeriale n° 471 del 25 Ottobre 1999.