1/05/2006

AMBIENTE – NUOVO CODICE DELL'AMBIENTE – REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI: LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.M. 02/05/2006

Per informazioni rivolgersi a: dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)

Reggio Emilia, 15 maggio 2006

Come già anticipato con la nostra newsletter n°057  la più importante novità in relazione alla tenuta dei registri di carico e scarico introdotta dal nuovo Codice dell´Ambiente D.Lgs 152/2006 è l´obbligo della tenuta dello stesso anche per i piccoli produttori artigiani con meno di tre dipendenti che nel precedente D.Lgs 22/1997 (c.d. “decreto Ronchi”) erano stati esentati in caso di produzione di rifiuti non pericolosi.

Altra modifica importante prevista dal comma 1 art 190 D.Lgs 152/2006 riguarda la tempistica prevista per le annotazioni che passa, per i produttori e i trasportatori di rifiuti, da “7 giorni” a “10 giorni lavorativi” (di fatto 2 settimane), mentre per i recuperatori e gli smaltitori da “24 ore” a “due giorni lavorativi“.

Il D.Lgs 152/2006 rimandava ad uno specifico decreto la definizione del nuovo modello di registro di carico e scarico e le relative modalità di compilazione, tale decreto è stato  pubblicato (a tempo di record..) lo scorso 10 maggio sulla Gazzetta Ufficiale, denominato Decreto Ministeriale 2 Maggio 2006 ­ GAB/DEC/97/06, sostituisce il precedente D.M. 148/1998 che viene ora abrogato.

Tale decreto applicativo riporta molte dei contenuti del precedente D.M. 148/1998 come per esempio la possibilità di utilizzare scritture sostitutive (art.1 comma 4) a patto che riportino tutti i dati richiesti, e anche la forma grafica prevista è pressochè identica.

Le principali novità introdotte dal DM 2/5/2006 sono le seguenti:

  • l´obbligo di vidimazione è stato soppresso in quanto in attuazione del comma 6 dell´art 190 D.Lgs 152/2006, all´art 1 comma 2 sono state previste per i registri di carico e scarico dei rifiuti le stesse modalità di vidimazione fissate per i registri IVA (art. 39 DPR 633/1972 e succ. mod. e int.­ art. 8 L. n°203 del 18/10/2001) di fatto abolendone l´obbligo;

  • anche per la stampa dei registri tenuti mediante strumenti informatici si farà riferimento alle disposizioni applicabili ai registri IVA, sarà inoltre possibile utilizzare carta di formato A4, regolarmente numerata;

  • Nella terza colonna del registro i dati relativi alle quantità di rifiuti prodotti o presi in carico dovranno essere espressi alternativamente in kg o in litri o in metri cubi (nel vecchio DM n. 148/98 era invece obbligatorio riportare 2 unità di misura).

  • Sempre nella terza colonna, è previsto uno spazio riservato al peso verificato a destino, per cui nel movimento di scarico occorrerà inserire, prima del ricevimento della quarta copia del formulario, il peso presunto, ed entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta copia, quello verificato a destino;

  • chi svolge attività di smaltimento e di recupero di rifiuti dovrà indicare nella quarta colonna anche il luogo di produzione e la destinazione specifica.

E´ comunque consentito dal comma 1 art. 2 D.M. 2/5/2006 utilizzare, fino ad esaurimento, i vecchi registri, purchè contenga tutti gli elementi previsti dal nuovo regolamento.

Un ragionamento a parte è da fare su quanto previsto al comma 1 dell´art 1 del D.M. in cui si prevede l´emanazione di un ulteriore decreto recante il modello di registro utilizzabile dai piccoli artigiani con meno di tre dipendenti.

Questa frase a detta di alcuni sembrerebbe introdurre una temporanea esclusione dall´obbligo di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti da parte di questi soggetti che, come detto, in precedenza erano espressamente esentati. Tuttavia secondo fonti autorevoli, pur mancando lo strumento applicativo, la pretesa esclusione non sussisterebbe, in quanto il Dlgs 152/06 (fonte normativa di livello più elevato) impone, di fatto, anche ai piccoli artigiani l´obbligo di tenuta del registro. A causa, dunque, di questa situazione di forte incertezza, consigliamo ai piccoli artigiani di attenersi prudentemente alla prescrizione contenuta nell´art. 190 comma 1 del Dlgs 152/06 e di adottare, in attesa della definizione del modello specifico, il vecchio modello di registro previsto dal D.M. 148/1998.