1/05/2006
AMBIENTE – NUOVO CODICE DELL'AMBIENTE – TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI: SCATTA PER TUTTI L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI
Per informazioni rivolgersi a: dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 15 maggio 2006
Il D.Lgs. 152/06 art. 212 comma 8 ha introdotto l´obbligo di iscrizione all´Albo per chi trasporta i rifiuti prodotti da sè. In particolare, con l´entrata in vigore della nuova normativa ambientale, devono iscriversi all´Albo Gestori Ambientali i soggetti che:
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Trasportano come attività ordinaria e regolare i propri rifiuti non pericolosi (indipendentemente dalla quantità)
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Trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità fino a 30 kg o 30 litri al giorno.
L´obbligo di iscrizione all´Albo per tali soggetti non esisteva nella precedente normativa ed è stato introdotto per adeguarsi alle direttive europee. Al fine di non appesantire eccessivamente le imprese interessate da questo nuovo obbligo, il D.Lgs. 152/06 e la Delibera del Comitato Nazionale dell´Albo n. 01/CN/ALBO del 26/04/2006 hanno stabilito alcune importanti semplificazioni procedurali:
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Non è necessario dimostrare il possesso dei requisiti tecnici (mezzi di trasporto, personale addetto, ecc…)
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Non è necessario dimostrare il possesso dei requisiti finanziari (importo minimo del volume d´affari, presentazione di fidejussioni, ecc…)
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Non è necessario nominare un Responsabile Tecnico
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L´iscrizione è immediatamente efficace all´atto della presentazione della domanda (non è necessario attendere che venga emesso il Provvedimento di iscrizione)
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L´importo del diritto annuale di iscrizione è stato ridotto a € 50,00
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Non sono dovuti diritti di segreteria per la presentazione di queste domande di iscrizione.
Per la presentazione delle domande il Comitato Nazionale dell´Albo ha inoltre emanato un´apposita modulistica, in seguito ripresa dalle sezioni regionali (cliccare qui per scaricare la modulistica ufficiale della Sezione EmiliaRomagna).
Ricordiamo che questo nuovo obbligo di iscrizione all´Albo è già in vigore dal 29/04/2006 e che, ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 256 comma 1, tutti i soggetti interessati che non rispettano l´obbligo di iscrizione all´Albo Gestori Ambientali possono incorrere nelle seguenti sanzioni:
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Arresto fino ad un anno o ammenda fino a € 26.000 nel caso si tratti solamente di rifiuti non pericolosi
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Arresto fino a due anni e ammenda fino a € 26.000 nel caso siano presenti anche rifiuti pericolosi.