1/04/2007
AMBIENTE – NUOVO REGIME PER L'IMPORT E L'EXPORT DEI RIFIUTI A PARTIRE DAL 12 LUGLIO 2007
per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 28 Aprile 2007
A partire dal 12 Luglio 2007 sarà operativa la nuova disciplina sulle spedizioni dei rifiuti tra gli Stati membri dell´Unione Europea e sull´import / export con il resto del mondo, come previsto dal regolamento n° 1013/2006 emanata dall´Unione Europea.
La nuova normativa sarà obbligatoria in tutti i suoi elementi per tutti gli stati membri, senza la necessità di atti nazionali di trasposizione; essa sostituisce quella recata dal regolamento CE n° 259/93 e da altri provvedimenti satellite, quali ad esempio la decisione 94/774/CE, recante il documento di accompagnamento standard dei rifiuti, la decisione 1999/412/CE, recante il questionario che gli Stati UE devono utilizzare per relazionare l´UE in materia di spedizioni.
Tra le novità della nuova disciplina sulle spedizioni, la semplificazione delle procedure di controllo sugli spostamenti dei rifiuti e l´aumento dei controlli sui punti critici del traffico, come soste e depositi intermedi.
Si riportano di seguito alcune delle maggiori modifiche previste dal nuovo testo.
Attività |
Regole |
Novità |
Autorizzazioni e notifica |
Le spedizioni di rifiuti possono essere effettuate solo su autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità di controllo.
Per le spedizioni di rifiuti destinati al recupero od allo smaltimento (ad eccezione di alcuni rifiuti non pericolosi) è necessaria la preventiva notifica all´Autorità di spedizione competente. |
Semplificazione per le procedure autorizzatorie, con la possibilità di rilascio di autorizzazioni preventive (da parte delle autorità di destinazione competenti) e tacite (da parte delle autorità di transito).
Semplificazione per le comunicazioni tra operatori ed Autorità, possibili anche tramite email.
Particolari ed aggiuntive procedure sono previste per le spedizioni di rifiuti che prevedono operazioni intermedie di smaltimento o recupero. |
Controlli |
Le notifiche relative alle spedizioni di rifiuti sono vagliate dalla Autorità di spedizione competente e da questa inoltrate alla autorità di transito e di destinazione. |
Contrariamente alla disciplina ex regolamento CE n° 259/93, le notifiche devono obbligatoriamente passare tramite le Autorità di controllo, non essendo più possibile effettuarle dal notificatore alla Autorità di destinazione competente. |
Import / export extra UE |
Le spedizioni verso e da Paesi terzi soggiacciono a particolari limiti. In particolare: |
Maggiori limitazioni all´import / export da e per i Paesi extra UE rispetto al regime previsto dal regolamento CE n° 259/93. |