1/03/2008
AMBIENTE – PUBBLICATO IL DECRETO DI MODIFICA DEL TESTO UNICO AMBIENTALE
Reggio Emilia, 5 Marzo 2008
Lo scorso 13 Febbraio è entrato in vigore il Decreto Legislativo n° 4 del 16 Gennaio 2008, pubblicato il 29 Gennaio 2008 sulla Gazzetta Ufficiale. Tale decreto detta modifiche alla Parte Seconda (VIA/VAS), Parte Terza (acque) e Parte Quarta (rifiuti).
Le principali novità del suddetto decreto possono essere così sintetizzate:
Parte generale
Vengono introdotti nel dispositivo i principi previsti dal Trattato UE in materia di tutela ambientale, tra cui il principio di gerarchia nella gestione dei rifiuti (che vede al primo posto la loro riduzione).
VIA e VAS
I termini massimi per l’espressione del parere della Commissione VIA sono stati ridotti a 150 giorni; fanno eccezione le opere particolarmente complesse per le quasi si potrà arrivare a 12 mesi. La valutazione ambientale strategica sarà necessaria per tutti i piani di intervento. Sono stati modificati gli allegati che indicano gli impianti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale e quelli da sottoporre a screening (Allegato III ala Parte Seconda). Viene introdotto lo screening per tutti gli impianti di recupero (da R1 ad R9), anche in procedura semplificata, con una capacità complessiva superiore alle 19 tonnellate al giorno.
Acque
Modificata la definizione di scarico: “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore”. Sono state effettuate anche altre modifiche minori.
Rifiuti
Sono state riformulate le nozioni di sottoprodotto e di materia prima secondaria, reintrodotto l’obbligo della comunicazione MUD anche per la produzione di rifiuti non pericolosi (ad esclusione delle aziende fino a 10 addetti). Viene modificata leggermente la definizione di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti: il loro avvio allo smaltimento od al recupero deve avvenire, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale oppure quando il quantitativo raggiunga un determinato volume (10 metri cubi per i rifiuti pericolosi e 20 metri cubi per i rifiuti non pericolosi). La cadenza di invio a smaltimento od a recupero dei rifiuti pericolosi è stata pertanto equiparata a quella dei rifiuti non pericolosi. Resta inalterato l’obbligo di effettuare un solo invio a smaltimento o recupero se la produzione annuale di rifiuti non raggiunge la soglia di 10 metri cubi per quelli pericolosi e di 20 metri cubi per quelli non pericolosi. È stata completamente riformulato, in maniera più restrittiva, l’articolo 186 concernente le terre e rocce da scavo. Si vuole sottolineare che non è stato ancora chiarito dal Ministero se l’esenzione per le aziende fino a dieci addetti vale anche per la compilazione del registro di carico e scarico per isoli rifiuti non pericolosi prodotti. Viene reintrodotta la vidimazione del registro di carico e scarico dei rifiuti e sarà pertanto necessario provvedere al più in tal senso (Si ricorda che un registro parzialmente già utilizzato, non può essere sottoposto a vidimazione).
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)