1/03/2006
AMBIENTE – REGISTRI DEI RIFIUTI E MUD: UN CHIARIMENTO SUGLI OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI E GLI STUDI PROFESSIONALI (MEDICI, ODONTOIATRI, ECC…)
Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Manuela Salsi (manuelasalsi@atseco.it)
Reggio Emilia, 29 marzo 2006
Il D.Lgs. 22/97 art. 11 comma 3 prescrive l´obbligo di tenuta dei registri di carico/scarico rifiuti e l´obbligo di comunicazione annuale MUD per “imprese ed enti“. Vi sono peró soggetti come i professionisti e gli studi professionali (medici, odontoiatri, ecc…) che non sono inquadrati nè come “imprese” nè come “enti”; tali soggetti risultavano pertanto completamente esclusi dall´obbligo di registri e MUD anche nel caso di produzione di rifiuti pericolosi.
A seguito dell´ordinanza della Corte di Giustizia CE del 28/09/2004, recentemente la normativa italiana ha modificato parzialmente queste disposizioni.
In particolare, la L. 29/06 all´ art. 11 prevede che:
-
I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un´organizzazione di ente o di impresa adempiono all´obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore (ai sensi del D.Lgs. 22/97 art. 52 comma 2, i trasgressori rischiano una sanzione che puó arrivare fino a € 90.000).
-
I soggetti di cui sopra non sono tenuti alla comunicazione annuale MUD