1/06/2008

AMBIENTE – REGOLAMENTO REACH

 

Reggio Emilia, 20 Giugno 2008

 

Registrazioni dal 1 Giugno 2008

In base al Regolamento CE n° 1907/2006 (la cosiddetta norma madre sul sistema Reach), i fabbricanti e gli importatori nell’Unione Europea di sostanze chimiche nella misura superiore ad una tonnellata hanno iniziato, a partire dal 1 Giugno 2008, le procedure per la registrazione presso la competente Agenzia Europea. Tuttavia il regolamento prevede che i fabbricanti ed i detentori di sostanze chimiche già presenti sul mercato dal 2004 (le cosiddette “sostanze phase in”) possano godere di una proroga dei termini per la più impegnativa registrazione, se presentano alla medesima Agenzia, la cosiddetta “preregistrazione”; si sottolinea che in base alle categorie ed ai quantitativi di sostanze, la suddetta proroga può giungere fino al 2018.

Regole modificate per le sostanze esistenti

L’Unione Europea ha modificato la condizione per far rientrare le sostanze già in commercio, ma non comprese nell’inventario delle sostanze chimiche (Einecs), tra “quelle soggette ad un regime transitorio”. La rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n° L 141 del 31 Maggio 2008, interviene sul Regolamento CE n° 1907/2006 [articolo 3, punto 20), lettera c)], già oggetto di modifica ad opera del Regolamento 1354/2007/CE, in seguito all’ingresso di Romania e Bulgaria nell’Unione Europea. In base al nuovo testo possono essere soggette a regime transitorio solamente le sostanze immesse in commercio dal 18 Settembre 1981 al 31 Ottobre 1993 incluso. Rimangono quindi escluse le sostanze commercializzate dopo il 31 Ottobre 1993. La data del 1 Giugno 2007, giorno di entrata in vigore del regolamento, rimane inalterata come termine ultimo per l’avvenuta notifica della sostanza, in base al regolamento 67/548/CEE.

Nuovo regolamento sui test

Il nuovo Regolamento n° 440/2008 della Commissione dell’Unione Europea, che attua il Regolamento n° 1907/2006 del Consiglio Europeo, definisce i nuovi test finalizzati ad acquisire informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze. Esso è entrato in vigore a partire dal 1 Giugno 2008, ossia dalla stessa data in cui sono scattati gli obblighi di registrazione presso l’Agenzia dell’Unione Europea, le nuove regole per l’effettuazione delle prove sulle sostanze chimiche. Rimane comunque inalterata la possibilità di utilizzare metodi alternativi a quelli recati dal nuovo regolamento, purché conformi a quanto previsto dal regolamento madre (articolo 13, paragrafo 3 del Regolamento n° 1907/2006).

Classificazione sostanze pericolose in Italia

Lo schema di decreto che allinea le disposizioni del Decreto Legislativo n° 52 del XX 1997 alla Direttiva 2006/121/CE, ossia del provvedimento satellite del regolamento CE n° 1907/2006 sul controllo delle sostanze chimiche, è all’esame del Parlamento italiano. Tale provvedimento adegua la normativa nazionale in tema di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, alle modifiche introdotte alla Direttiva 67/548/CE dalla citata Direttiva 2006/121/CE e per renderla compatibile con le novità introdotte alla nuova disciplina comunitaria su fabbricazione ed immissione nel mercato delle sostanze chimiche denominata “Reach”, che impone precisi obblighi a fabbricanti, importatori ed utilizzatori delle medesime sostanze.

 

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)