1/02/2004
AMBIENTE – RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE NEL CONFERIMENTO DI RIFIUTI A TERZI
per informazioni rivolgersi a: dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 02 febbraio 2004
Visti i controlli messi in atto da Provincia ed ARPA in materia di rifiuti, e vista la severità delle sanzioni previste dalla vigente normativa, è opportuno porre in risalto un aspetto della gestione dei rifiuti che talvolta viene trascurato: le responsabilità del produttore.
Ai sensi del D.Lgs. 22/97 (“Decreto Ronchi”) il produttore/detentore di un rifiuto incorre in più obblighi e responsabilità di quanto non si sia normalmente portati a pensare, soprattutto riguardo alla compilazione dei formulari di trasporto dei rifiuti e, più in generale, al conferimento di rifiuti a terzi.
- E´ pratica assai comune che il formulario venga compilato dal trasportatore a cui sono affidati i rifiuti, e ció accade perchè il trasportatore (proprio a causa del suo lavoro) tratta formulari continuamente ed è quindi più esperto. Ai sensi dell´art. 15 comma 2 del D.Lgs. 22/97, invece, “il formulario … deve essere … compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore”. Ció significa che, in caso di errori nel formulario, il produttore/detentore non puó incolpare il traportatore che l´ha fisicamente compilato, ma entrambi i soggetti sono ritenuti egualmente responsabili ed incorrono nelle medesime sanzioni (mancata o incorretta compilazione del formulario = sanzione amministrativa da € 1.500 a € 9.000, più eventuale sanzione penale accessoria in caso di rifiuti pericolosi).
- Questa responsabilità condivisa del produttore/detentore non è esclusa nemmeno quando il trasportatore conferisce i rifiuti al destinatario. In sintesi, il produttore/detentore dei rifiuti è considerato responsabile fino a che non riceve la quarta copia del formulario controfirmata e datata dal destinatario, come indicato nell´art. 10 comma 3 del D.Lgs. 22/97.
- Infine, ultimo ma non meno importante, è obbligo del produttore/detentore dei rifiuti accertarsi che il trasportatore ed il recuperatore/smaltitore siano regolarmente autorizzati. (gestione non autorizzata di rifiuti = ammenda da € 2.500 a € 25.000 e/o arresto fino a due anni)
Da tutto ció consegue che un produttore di rifiuti risulta responsabile anche per attività che non puó controllare direttamente. Come puó allora tutelarsi?
- Innanzi tutto è suo diritto ottenere dal trasportatore e dal destinatario copia delle rispettive autorizzazioni, in modo da poterne verificare la validità.
- Inoltre deve controllare che il formulario sia compilato correttamente e che la quarta copia controfirmata e datata dal destinatario gli sia rispedita entro i tre mesi stabiliti dall´art. 10 comma 3 del D.Lgs. 22/97.
- Infine, in caso di mancata ricezione del formulario entro tali termini, il produttore deve darne comunicazione alla Provincia, preferibilmente tramite raccomandata A/R. Tale comunicazione ha valenza di “prova a discarico”, testimonia la buona fede del produttore e la sua estraneità al ritardo nella consegna del formulario.