1/04/2005
AMBIENTE – RIFIUTI ANIMALI VIETATI PER PROBLEMA MUCCA PAZZA
Lo sancisce il Dlgs 21 febbraio 2005, n. 36 che fissa le sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel regolamento europeo 1774/2002 (relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano) e nel DmSalute del 16 ottobre 2003 (recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili).
In particolare l´art. 9, lettera b) del Decreto stabilisce il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6000,00 euro a 45000,00 euro per chiunque violi l´art. 22 lettera b) del regolamento1774 del 3/10/2002 che vieta, per l´appunto, l´uso di sottoprodotti di origine animale (cioè parti di animali o prodotti di origine animale) nel caso di alimentazione di animali di allevamento diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti.