1/11/2005

AMBIENTE – RIFIUTI CONFERITI ALLE ISOLE ECOLOGICHE COMUNALI: LA CASSAZIONE CONFERMA CHE E' NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE

Per informazioni rivolgersi a: dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 28 novembre 2005

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 34665 del 28/09/2005 consolida la giurisprudenza in materia di  isole ecologiche (dette anche ecopiazzole).

E´ pratica diffusa che le isole ecologiche comunali (aree adibite alla raccolta differenziata alcuni rifiuti urbani) vengano considerate dai gestori come semplice “raggruppamento di cassonetti”, quindi esonerate da qualsiasi obbligo autorizzativo.

L´interpretazione della Corte di Cassazione invece, è diametralmente opposta: le ecopiazzole sono siti in cui i rifiuti vengono stoccati lontano dal luogo di produzione in attesa di essere avviati al recupero o allo smaltimento definitivo. Per questo motivo le attività svolte sono inquadrabili ai sensi del D.Lgs. 22/97 allegati B e C come “messa in riserva” (R13) o “deposito preliminare” (D15) e ne consegue da parte del gestore dell´isola ecologica (Comune o altri) l´obbligo di richiedere l´autorizzazione ex D.Lgs. 22/97 alla Regione o Provincia competente.

La sentenza n. 34665/05 riprende quindi pienamente l´orientamento già espresso dalla Suprema Corte nella precedente sentenza n. 26379 del 18/07/2005 (si veda la nostra newsletter n. 043 del luglio 2005) e, a causa di una ecopiazzola sprovvista di autorizzazione, condanna il Sindaco ai sensi del D.Lgs. 22/97 art. 51 per il reato penale di “gestione illecita di rifiuti”.