1/01/2005

AMBIENTE – RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLE ATTIVITA' DI BONIFICA, TRASPORTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO

Per informazioni rivolgersi a: dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 24 gennaio 2005

La classificazione e la corretta gestione dei rifiuti contenenti amianto non sono immediate come puó accadere per altri rifiuti. Come disciplinato dal DM 248/04, infatti, ai rifiuti contenenti amianto possono essere attribuiti codici diversi e diversa destinazione finale a seconda della provenienza, delle caratteristiche e del trattamento effettuato (cliccare qui per scaricare il disciplinare tecnico allegato al DM 248/04).

Bonifica

Le imprese che eseguono bonifica di siti e beni contenenti amianto (es. rimozione di coperture in cemento­amianto) devono presentare idonei piani di bonifica alle AUSL territorialmente competenti ed essere debitamente iscritte all´Albo Gestori Rifiuti in Categoria 10.  Per ulteriori informazioni in merito a tale iscrizione si rimanda alle nostre newsletter n. 008 di Aprile 2004 e n. 011 di Giugno 2004. Le attività di bonifica dell´amianto sono operazioni “preliminari” alla gestione dei rifiuti e generalmente producono rifiuti contenenti amianto, sebbene non sempre comportino la produzione di rifiuti. I rifiuti contenenti amianto possono essere smaltiti direttamente in discarica oppure sottoposti a trattamento al fine di modificarne o eliminarne la pericolosità.

In caso di attività non autorizzata di bonifica di siti e beni contenenti amianto è previsto l´arresto fino a 2 anni ed un´ammenda fino a € 25.000.

In caso di attività di bonifica di siti e beni contenenti amianto eseguita senza presentare il piano di lavoro all´AUSL competente è previsto l´arresto fino a 6 mesi o l´ammenda fino a € 25.000

Classificazione

Attribuire il corretto codice CER al rifiuto è di fondamentale importanza, e nel caso dei rifiuti contenenti amianto, è necessario rispettare le indicazioni della tabella di cui al punto 4 del Disciplinare Tecnico allegato al DM 248/04 (vedere il disciplinare tecnico oppure cliccare qui per scaricare solo la tabella). Nella medesima tabella è inoltre possibile identificare quali rifiuti contenenti amianto possono essere avviati alle discariche per rifiuti non pericolosi e quali a discariche per rifiuti pericolosi.

L´errata codifica del rifiuto comporta l´errata compilazione del formulario di trasporto e, trattandosi di un rifiuto pericoloso, è prevista la reclusione fino a 2 anni ed una sanzione pecuniaria fino a € 9.000

Trasporto

Tutti i rifiuti contenenti amianto sono classificati come “rifiuti pericolosi”, ed il trasporto deve essere eseguito da imprese debitamente iscritte all´Albo Nazionale Gestori Rifiuti in categoria 5. Inoltre, se necessario, il trasporto deve essere conforme alla normativa vigente in materia di ADR.

In caso di attività non autorizzata di trasporto di rifiuti pericolosi è previsto l´arresto fino a 2 anni ed un´ammenda fino a € 25.000

In caso di trasporto di amianto non conforme alla normativa ADR sono previste varie sanzioni pecuniarie, che possono raggiungere anche € 6.000, oltre alla sospensione di carta di circolazione e patente di guida fino a 6 mesi ed alla decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.

Trattamento

Le attività di trattamento dei rifiuti contenenti amianto sono anch´esse regolamentate dal Disciplinare Tecnico allegato al DM 248/04, e si distinguono in due grandi tipologie:

  1. Trattamenti che riducono il rilascio di fibre (e quindi la pericolosità), senza modificare totalmente la struttura dell´amianto (es. incapsulamento, solidificazione in matrice stabile non reattiva, ecc…).

    • Il materiale risultante da questo tipo di trattamento è ancora un rifiuto e, se non ulteriormente trattato, deve essere smaltito in discarica (si noti che racchiudere semplicemente il rifiuto in un contenitore non è considerato attività di trattamento).

    • Dopo il trattamento, il rifiuto cambia codice CER in base al valore di un parametro detto “indice di rilascio”. L´unica eccezione è l´attività di incapsulamento, in cui il rifiuto trattato mantiene il codice CER originario.

    • Con “indice di rilascio” minore di 0,6 il rifiuto trattato viene classificato come “stabilizzato” (codice CER 190306); in caso contrario il rifiuto è classificato come “parzialmente stabilizzato” (codice CER 190304)

    • I rifiuti contenenti amianto “stabilizzati” possono essere avviati a discariche per rifiuti non pericolosi; i rifiuti contenenti amianto “parzialmente stabilizzati” possono essere avviati a discariche per rifiuti pericolosi.

  2. Trattamenti che trasformano completamente la struttura dell´amianto (es. vetrificazione, litificazione, ceramizzazione, produzione di clinker, ecc…)

    • In questo caso il materiale risultante non è più amianto, ma un´altra sostanza completamente diversa.

    • Previa idonea verifica chimica, il materiale risultante non è più un rifiuto e pertanto puó essere utilizzata come materia prima secondaria.

Tutte le attività di trattamento di rifiuti contenenti amianto devono essere autorizzate ai sensi del D.Lgs. 22/97, artt. 27 e 28.

In caso di attività non autorizzata di recupero o smaltimento di rifiuti è previsto l´arresto fino a 2 anni ed un´ammenda fino a € 25.000

Smaltimento in discarica

Le discariche autorizzate a ricevere rifiuti contenenti amianto devono essere coltivate realizzando trincee e separazioni sufficienti per permettere il passaggio degli automezzi senza causare frantumazione dei rifiuti accumulati. Inoltre, al termine di ogni giornata deve essere realizzata una copertura dei rifiuti contenenti amianto con uno strato di terreno di almeno 20 cm in modo da limitare la dispersione di fibre. Una volta ultimata la coltivazione della discarica, la copertura finale dei settori contenenti amianto dovrà essere realizzata tramite recupero a verde, e non potrà mai più essere oggetto di escavazione, nemmeno superficiale.

In caso di gestione di discarica non autorizzata è previsto l´arresto fino a 3 anni ed un´ammenda fino a € 50.000