1/03/2007
AMBIENTE – RIFIUTI DA DEMOLIZIONE, NUOVO INTERVENTO DELLA CASSAZIONE
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it), dott. Luca Bonisoli
Reggio Emilia, 20 Marzo 2007
I materiali inerti da demolizione sono differenti da terre e rocce da scavo (quest´ultime escluse dal regime dei rifiuti in base alla Legge 443/2001 ed al D.Lgs. 152/2006) e vanno considerati rifiuti speciali.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 39369/2006, ha ribadito che l´esclusione dal regime dei rifiuti prevista per le terre da scavo dall´interpretazione autentica ex legge 443/2001, attualmente riprodotta nell´articolo 186 del D.Lgs. 152/2006, non ha alcun riferimento alla “terra mista ad asfalto, ferro, betonelle per marciapiedi, paletti in cemento precompresso” i quali sono rifiuti speciali da demolizione, sia dall´articolo 7 del D.Lgs. 22/97 che dall´articolo 184 del nuovo D.Lgs. 152/2006.
Si registra quindi un diversa impostazione della corte, in quanto in precedenza con sentenza n° 13114 del 11 Febbraio 2003, aveva affermato che “i materiali di scavo e sbancamento di una pubblica via, anche se contenenti modeste parti di asfalto, non rientrano nella nozione di rifiuto atteso che le terre e rocce da scavo, anche se contaminate, sono riutilizzabili purchè non provengano da siti inquinati o da bonifiche”.
Pertanto alla luce della nuova sentenza della Corte di Cassazione i materiali provenienti dalle demolizioni stradali, seppur avviati al recupero, costituiscono certamente rifiuti in quanto contengono elementi eterogenei alle terre e rocce da scavo, quali ad esempio gli asfalti.