1/11/2005
AMBIENTE – RIFIUTI DA DEMOLIZIONE: PER LA CASSAZIONE IL PRODUTTORE DEL RIFIUTO E' IL DEMOLITORE
Per informazioni rivolgersi a: tec. amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 29 Novembre 2005
La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 36963 del 15 Giugno 2005 (depositata in data 12 Ottobre 2005), si è pronunciata sull´ennesimo caso di trasporto di rifiuti da parte di un´impresa edile, per rifiuti prodotti all´interno di un cantiere in cui la stessa ha svolta l´attività di demolizione.
La Corte ha deciso di confermare la linea già emersa in altre recenti sentenze (sentenze 15165/2003, Capecchi; 40618/2004, Lilli e altri) e pertanto la qualità di produttore dei residui della demolizione edile compete alla stessa società che ne ha effettuato la demolizione. Nel caso in questione si trattava di rifiuti contenenti amianto, classificati con il CER 17 06 01 e quindi non pericolosi: la Corte si è espressa sul solo giudizio di legittimità e non sul giudizio di merito, come previsto dalle proprie funzioni. La nuova sentenza cita anche la sentenza n° 4957/2000, Rigotti, la quale, a differenza delle altre due, intendeva come produttore di rifiuti “anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”; essa peró non si pronuncia su questa estensione, ma, al pari di tutte le altre, tiene fermo il principio della riferibilità alla condotta materiale ed annulla senza rinvio la sentenza di condanna che aveva invece considerato l´imputato come mero detentore e non come produttore del rifiuto (esecutore materiale della demolizione).
Resta pertanto confermato il principio che colui la cui attività produce i rifiuti deve essere considerato produttore del rifiuto.
Tuttavia si ritiene che non sia sbagliato inserire nel formulario di identificazione come produttore sia chi svolge l´attività di demolizione sia chi detiene i diritti sull´immobile demolito.