1/11/2005
AMBIENTE – RIFIUTI DA DEMOLIZIONE: TEST DI CESSIONE OBBLIGATORIO PRIMA DEL RIUTILIZZO
Per informazioni rivolgersi a: tec. amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 29 Novembre 2005
La Corte di Cassazione, con la sentenza 36955 del 15 Giugno 2005 (depositata in data 12 Ottobre 2005), ha sancito che i materiali edili provenienti da attività di demolizione, oltre a subire un processo di recupero in apposito centro autorizzato, ai sensi del Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998, devono superare positivamente il “test di cessione” lunga, complessa nonchè onerosa analisi chimica prevista dal medesimo decreto, al fine di essere riutilizzati, ad esempio per un riempimento o come sottofondo stradale.
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla pavimentazione di una strada con materiali edili di risulta, avvenuto senza la prevista autorizzazione per il recupero dei rifiuti: essa si è richiamata alla precedente sentenza 30127 del 27 Maggio 2004, depositata in data 9 Luglio 2004. Ha pertanto sancito che tali materiali edili sono rifiuti a tutti gli effetti, in quanto categoria espressamente contemplata nell´allegato A di cui all´articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n° 22 del 5 Febbraio 1997 e rientranti al punto 7.1 del Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998.
Inoltre, prescindere dal decreto ministeriale sopra citato e lasciando facoltà all´interessato di decidere sulla natura o meno del rifiuto, la Corte ha stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall´articolo 14 del Decreto Legge n° 138 del 8 Luglio 2002, convertito dalla Legge n° 178 del 8 Agosto 2002, che tali materiali edili possono essere recuperati solo se non costituiscono un pregiudizio per l´ambiente, ossia previo accertamento analitico mediante il “test di cessione”.
Lo stesso orientamento giurisprudenziale era stato già richiamato sempre dalla Sezione III della Corte di Cassazione penale (sentenza 18 aprile 2005, n° 14285) in un caso relativo alla triturazione di un consistente quantitativo di calcinacci ed altri materiali provenienti da demolizioni edili e stradali, finalizzata alla produzione di calcestruzzo.
Pertanto con la sentenza 36955 del 2005 la Corte ha fatto un ulteriore passo avanti, in quanto il riutilizzo dei materiali edili provenienti da attività di demolizione in sottofondi stradali, riempimenti o quant´altro di simile, devono essere sottoposti alla normativa dei rifiuti sia dalla natura oggettiva del bene da riutilizzare (vedi sentenza n° 30127 del 2004) sia se rimessa alla discrezionalità dell´interessato (natura soggettiva), perchè è necessario l´accertamento in concreto che tale riutilizzo avvenga senza recare pregiudizio all´ambiente.