1/07/2007

AMBIENTE – RIFIUTI DA LAVAGGIO CONTENITORI STRADALI

Per informazioni rivolgersi a: Dott.ssa Maria Laura Benevelli (mariabenevelli@atseco.it)

Reggio Emilia, 31 Luglio 2007

L´Albo nazionale Gestori Ambientali con Circolare n° 1414 del 10 Luglio 2004, ha chiarito che il  rifiuto derivante dall´attività di lavaggio dei contenitori stradali dei rifiuti urbani effettuata con veicoli “lavacassonetti” deve intendersi prodotto dall´impresa che svolge tale attività e quindi deve essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso.

Di conseguenza il successivo trasporto del rifiuto effettuato dalla stessa impresa ricade nell´ambito del trasporto di rifiuti “propri” e implica l´iscrizione all´Albo dei gestori Ambientali, ai sensi del comma 8 dell´articolo 212 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006.

Nella medesima circolare l´Albo ha anche indicato il codice dell´elenco europeo dei rifiuti con cui ritiene che il rifiuto in questione debba essere classificato: 16 10 02 (soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01).