1/08/2005
AMBIENTE – RIFIUTI ELETTRONICI: AL VIA LE NUOVE NORME
Per informazioni rivolgersi a: dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)
Reggio Emilia, 26 agosto 2005
Dal 13 agosto 2005 è in vigore il Dlgs 25 luglio 2005 n. 151 sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi rifiuti. Il provvedimento attua le direttive europee 2002/95/Ce e 2002/96/Ce che prevedono rispettivamente limitazioni nell´utilizzo di sostanze pericolose per la fabbricazione di computer, elettrodomestici ed altri prodotti alimentati ad energia elettrica, e un nuovo meccanismo di raccolta, trattamento e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, di seguito abbreviati in “Raee“). Il decreto legislativo 151/2005 ha ad oggetto i seguenti prodotti (e relativi rifiuti):
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grandi e piccoli elettrodomestici;
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apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni;
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apparecchiature di consumo;
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apparecchiature di illuminazione;
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strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
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giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero;
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dispositivi medici;
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strumenti di monitoraggio e controllo;
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distributori automatici.
Esso fissa nuove regole per la costruzione dei suddetti prodotti e prevede la raccolta differenziata dei Raee nonchè l´obbligo di avviare il nuovo sistema di gestione di tali rifuti finalizzato al loro recupero.
In particolare per quanto riguarda la produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, l´art.5 comma 1 vieta a partire dal 1° luglio 2006 l´immissione sul mercato di apparecchiature contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati ed etere di difenile polibromurato.
Per quanto riguarda invece la raccolta differenziata e il conferimento a centri di gestione, l´art.6 stabilisce che entro il 13 agosto 2005 i comuni dovranno assicurare sistemi di raccolta differenziata per i Raee provenienti dai nuclei domestici (comma 1 lettera a ). Entro la stessa data i distributori dovranno assicurare, all´atto di vendita di una nuova apparecchiatura destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito di quella analoga giunta a fine vita; inoltre dovranno verificare il possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e provvedere al trasporto di queste presso i centri istituiti per il recupero (lettera b). Il comma 3 invece stabilisce che il ritiro dei Raee provenienti da professionisti sarà a carico dei produttori delle apparecchiature.
Infine per quanto concerne il trattamento e il recupero dei Raee gli articoli 8 (comma 1) e 9 (commi 1) stabiliscono che entro il 13 agosto 2005 i produttori dovranno istituire sistemi di trattamento e di recupero dei Raee avvalendosi di impianti di trattamento conformi alle disposizioni vigenti in materia, e a partire dal 31 dicembre 2006 garantire precise soglie quantitative minime di recupero che vanno dal 70 all´80% in peso in base al tipo di rifiuto (art. 9 c. 2). Sui produttori graveranno tutti i costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento delle apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13/08/2005 (artt. 11 e 12). Invece per la gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature prodotte prima del 13/08/2005 il decreto distingue a seconda dell´utenza finale:
- i costi per la gestione dei Raee provenienti dai nuclei domestici graveranno interamente sui produttori;
- invece i costi per la gestione dei Raee provenienti da professionisti graveranno sui produttori solo nel caso in cui questi forniscano una nuova apparecchiatura in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente giunto a fine vita (se non vi è sostituzione i costi graveranno sull´utente finale).
Occorre ricordare ancora che il provvedimento all´art. 13 comma 1 obbliga i produttori a fornire, all´interno delle istruzioni per l´uso delle apparecchiature, adeguate informazioni concernenti: l´obbligo di non smaltire i Raee come rifiuti urbani e di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata, i sistemi di raccolta disponibili, la possibilità di riconsegnare al distributore l´apparecchiatura all´atto di acquisto di una nuova, gli effetti dannosi sull´ambiente e sulla salute delle sostanze pericolose presenti nelle apparecchiature, le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo.