1/07/2005
AMBIENTE – RIFIUTI: LE ISOLE ECOLOGICHE COMUNALI DOVRANNO ESSERE AUTORIZZATE
Per informazioni rivolgersi a: dott. Giuliano Iorio (giulianoiorio@atseco.it)
Reggio Emilia, 28 luglio 2005
Una recente ed importante sentenza della suprema Corte di Cassazione (n. 26379/05 della terza sezione penale Pres. Postiglione Est. Onorato depositata in data 18/7/05 cc 21.4.05 con prot. n. 542/05) interviene nel merito di un procedimento scaturito da una ispezione ad un isola ecologica comunale e ad un sequestro della stessa operato dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri e condanna penalmente il Sindaco per non aver autorizzato presso la Provincia competente la gestione del centro di stoccaggio di rifiuti.
La cassazione fa finalmente chiarezza (a spese del Sindaco….) sulla qualificazione giuridica delle isole ecologiche (o ecopiazzole) questione dibattuta da anni in varie sedi e che vedeva contrapposte due tesi antitetiche: la prima, di solito sostenuta dai Comuni, considerava tali attività come semplici “raggruppamenti di cassonetti” quindi svincolati dall´obbligo di Autorizzazione (Regionale o Provinciale). La seconda tesi, sostenuta principalmente dagli organi Provinciali, considerava invece le isole ecologiche come “centri di stoccaggio di rifiuti” a tutti gli effetti e pertanto soggetti all´obbligo di Autorizzazione secondo le procedure del D.Lgs 22/97 (artt. 28313233).
La Cassazione quindi sposa la seconda tesi, più restrittiva, e conferma l´ipotesi del Giudice per le Indagini Preliminari (g.i.p.) che aveva ravvisato a carico del Sindaco il reato penale, di cui agli art 51, comma 1, lett. a) e b) D.lgs 22/1997 per aver gestito uno stoccaggio di rifiuti senza la necessaria autorizzazione. Cliccare qui per scaricare il testo della sentenza.