1/10/2004
AMBIENTE – RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI: ANCHE PER GLI STUDI MEDICO-DENTISTICI OBBLIGO DI TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI.
Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Maria Laura Benevelli (mariabenevelli@atseco.it)
Reggio Emilia, 9 dicembre 2004
La Corte di Giustizia UE con ordinanza del 28/09/2004 ha precisato che la nozione di produttore di rifiuti comprende sia le persone fisiche che quelle giuridiche, a prescindere dalla forma giuridica sotto cui viene svolta l´attività, quindi l´obbligo di tenuta dei registri per i rifiuti pericolosi sussiste per qualunque soggetto che produca o trasporti rifiuti pericolosi.
Con questa ordinanza viene superata la nota del Ministero dell´Ambiente del 14/12/1999 secondo cui l´obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e della dichiarazione MUD per la produzione di rifiuti sanitari pericolosi riguarda:
- gli enti (complessi organizzati di persone e cose aventi autonoma soggettività di diritto) che erogano prestazioni sanitarie;
- attività sanitarie erogate da professionisti nell´ambito di una organizzazione d´impresa (ad esempio cliniche, poliambulatori, ecc…)
Il ministero dell´Ambiente con questa nota escludeva quindi dal predetto obbligo i rifiuti sanitari pericolosi prodotti nell´esercizio di professione intellettuale non inquadrata in una organizzazione di impresa (singoli professionisti, medici generici, medici di famiglia, anche se si avvalgono della collaborazione di ausiliari).
Le conseguenze di questa ordinanza sono molto chiare e incontrovertibili infatti da oggi non sarà più possibile sostenere che tali soggetti siano esentati dall´obbligo della compilazione dei registri di carico e scarico e conseguentemente della dichiarazione MUD a causa della tipologia di attività.
Ricordiamo che per l´inadempienza agli obblighi citati sono previste sanzioni fino a € 90.000.