1/04/2004

AMBIENTE – RIMOZIONE, TRATTAMENTO E BONIFICA DELL'AMIANTO – SCATTA PER TUTTI L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI RIFIUTI

per informazioni rivolgersi a: dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 20 aprile 2004

Il 14/04/2004 è stato pubblicato il D.M. 05/02/2004 che, completato dalla pubblicazione di due Deliberazioni dell´Albo Gestori Rifiuti (30/3/2004), ha determinato l´obbligo di iscrizione all´Albo Gestori Rifiuti per tutte le imprese che esercitano attività di bonifica dei beni contenenti amianto.

In assenza di chiarimenti del Ministero dell´Ambiente si ritengono coinvolte tutte le imprese (anche individuali) che svolgono attività di demolizione, rimozione, trattamento o smaltimento di materiali contenenti amianto (compreso cemento­amianto, “eternit”) le quali per poter proseguire la loro attività dovranno entro 60 giorni (cioè entro il 14/06/2004) iscriversi all´Albo Gestori Rifiuti nella Categoria 10. L´iscrizione all´Albo Gestori Rifiuti avrà valore di abilitazione all´attività per esercitare la quale non sarà più sufficiente il “patentino regionale” ottenuto frequentando gli appositi corsi presso le U.S.L.

La Categoria 10 è suddivisa in due sottocategorie, a seconda dei materiali su cui è effettuato il lavoro:

  1. Materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi
  2. Materiali d´attrito, isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti) contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

La Delibera prot. n. 01/CN/ALBO del 30/3/2004 del Comitato Nazionale dell´Albo Gestori Rifiuti stabilisce i requisiti minimi ed i criteri per l´iscrizione. In particolare:

  • Le imprese devono disporre (proprietà, usufrutto, leasing, non è ammesso il noleggio!) di determinate attrezzature (aspiratori con filtri assoluti, maschere, pompe per spruzzare incapsulanti, ecc) per un valore complessivo variabile a seconda della sottocategoria e dalla classe di iscrizione,. E´ inoltre necessario indicare lo stato di conservazione di dette attrezzature.
  • Le imprese devono nominare un responsabile tecnico in possesso di determinati requisiti di titolo di studio ed esperienza professionale (l´abilitazione ottenuta in passato frequentando gli appositi corsi sostituisce solo in parte il corso di formazione per responsabili tecnici, per cui sarà necessario frequentare un modulo aggiuntivo e sostenere il relativo esame).
  • Le imprese già in attività al 14/04/2004 non sono obbligate a soddisfare subito i requisiti del responsabile tecnico, ma dispongono di un periodo transitorio di 5 anni per adeguarsi. Le imprese possono dimostrare di essere già in attività in due modi: (1) chi svolge attività di demolizione o rimozione di materiali contenenti amianto puó produrre copia di un piano di lavoro presentato all´AUSL ai sensi delD.Lgs 277/91, art. 34; (2) chi utilizza amianto nel ciclo produttivo o svolge attività di smaltimento e bonifica di amianto puó produrre copia della relazione annuale inviata alla regione ai sensi della L. 257/92, art. 9.
  • Le imprese devono dimostrare di possedere un´adeguata capacità finanziaria, ad esempio tramite affidamento bancario oppure dichiarando la cifra di affari (globale e distinta per lavori) degli ultimi 5 esercizi.
  • Le imprese sono tenute a stipulare una fidejussione o una polizza fidejussioria che copra tutta la durata dell´iscrizione. Il massimale della fidejussione varia da un minimo di € 15.000 ad un massimo di € 480.000 a seconda della classe di iscrizione, ed è ridotto al 30% per le imprese registrate EMAS.
  • La durata dell´iscrizione (e della relativa fidejussione) è di 5 anni. Le imprese sono tenute a versare annualmente un diritto di iscrizione il cui importo varia da € 309,87 a € 3.098,74 in base alla classe di iscrizione.

Poniamo infine l´attenzione su una distinzione importante: l´iscrizione all´Albo Gestori Rifiuti in categoria 10 (bonifica dei beni contenenti amianto) non è necessaria per le imprese che effettuano esclusivamente il trasporto di materiali contenenti amianto. Per tali imprese, infatti, rimane naturalmente valido l´obbligo di iscriversi all´Albo Gestori Rifiuti in categoria 5 (trasporto di rifiuti pericolosi).

Maggiori informazioni e documentazioni sono a disposizione presso i nostri uffici.