1/01/2005

AMBIENTE – ROTTAMI METALLICI NON PIU' RIFIUTI? CONTRASTI TRA LA LEGGE ITALIANA E IL DIRITTO EUROPEO

Per informazioni rivolgersi a: dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)

Reggio Emilia, 28 gennaio 2005

La Legge 15 dicembre 2004 n.308, ha apportato incisive modifiche al “decreto Ronchi”. La più evidente (ed anche la più contestata) riguarda l´esclusione dal regime dei rifiuti per i residui di lavorazione delle attività siderurgiche e metallurgiche.

In particolare i rottami, originati da cicli produttivi o di consumo oppure derivanti come scarti di lavorazione, destinati in modo oggettivo ed effettivo all´impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici, sono definibili come materie prime secondarie e quindi sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.

La diretta conseguenza dell´applicazione di questa norma è che gli operatori che gestiscono le varie fasi dei cicli di lavorazione dei rottami metallici non saranno più soggetti ai vari obblighi derivanti dalla normativa sui rifiuti come ad esempio il Registro di carico e scarico, il Formulario per il trasporto dei rifiuti, il MUD annuale, l´iscrizione all´Albo gestori Rifiuti, le Autorizzazioni provinciali, ecc

L´attribuzione di questo nuovo status ai rottami metallici pero´, genera non poche perplessità, in quanto sembrerebbero essere violate palesemente non solo le direttive europee in materia di rifiuti (direttiva 75/442 e 91/56) ma soprattutto le recentissime sentenze della Corte di Giustizia Europea la quale interpellata dai giudici italiani in merito ad una precedente norma italiana avente lo stesso significato cioè quello di escludere una serie di materiali dal regime dei rifiuti si pronunciava in modo assolutamente chiaro ed in equivoco.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea dell´11 novembre 2004, preceduta da altre pronunce del medesimo contenuto, (C­457/02 Antonio Niselli “Direttiva 75/442/CEE e 91/56/CEE”), affermava in modo chiaro che i rottami metallici non sono materie prime secondariema devono tuttavia conservare la qualifica di rifiuti finchè non siano effettivamente riciclati in prodotti siderurgici, finchè cioè non costituiscano i prodotti finiti del processo di trasformazione cui sono destinati“.

Allora che fare?

Considerando che una norma nazionale non puó derogare una norma europea e seguendo un principio di prudenza consigliamo agli operatori del settore di prestare la massima cautela prima di adeguarsi alla recente deroga anche perchè in caso di giudizio il giudice europeo, se interpellato, potrebbe dichiarare inapplicabile la norma italiana e questo avrebbe come conseguenza la condanna dell´eventuale imputato (che potrebbe subire quindi sanzioni penali anche molto rilevanti).