1/04/2007
AMBIENTE – SCADENZA PER LA DENUNCIA DEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI (29 APRILE 2006) PREVISTA DAL TESTO UNICO AMBIENTALE
per informazioni rivolgersi a: tecn. amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 19 Aprile 2007
Il 29 aprile scade il termine per la presentazione della denuncia degli impianti termici civili che rientrano nel campo di applicazione del Titolo II della Parte V del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2007.
Il suddetto titolo del decreto disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell´inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 35 Kw (lettera g comma 1 articolo 283), ma inferiore alla potenza termica nominale indicata al comma 14 dell´articolo 269 del medesimo decreto.
Sono pertanto compresi nel campo di applicazione del Titolo II:
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gli impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenarzione, di potenza termica nominale inferiore ad 1 Mw, alimentati a biomasse (di cui all´Allegato X alla Parte V del decreto citato), a gasolio, come tale od in emulsione, a biodiesel;
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gli impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale od in emulsione, con potenza termica nominale inferiore a 0,3 Mw;
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gli impianti di combustione alimentati a metano od a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 Mw;
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gli impianti di combustione, ubicati all´interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 Mw (se l´attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte IV del medesimo decreto e tali procedure sono state espletate);
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impianti di combustione alimentati a biogas di cui all´Allegato X della parte V del medesimo decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 Mw;
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gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano od a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 Mw;
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gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina, di potenza termica nominale inferiore a 1 Mw;
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impianti di combustione connessi ad attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 Mw se alimentati a metano od a GPL e 2,5 Mw se alimentati a gasolio;
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impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi.
Gli impianti termici civili che rientrano nel campo di applicazione del Titolo II della parte V del citato decreto ed erano esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso (29 Aprile 2006), ai sensi del comma 2 dell´articolo 284 del citato decreto devono presentare all´Autorità competente una denuncia redatta dal responsabile dell´esercizio e della manutenzione dell´impianto, entro un anno dall´entrata in vigore del decreto stesso (29 Aprile 2007) e sul modello previsto dalla parte 1 dell´Allegato IX alla parte V del decreto. Per gli impianti termici civili ubicati nei comuni con oltre 40000 abitanti, l´Autorità competente è l´Amministrazione Comunale, mentre per tutti gli comuni, l´Autorità competente è l´Amministrazione Provinciale.
Per gli impianti termici civili individuali, se il responsabile dell´esercizio e della manutenzione dell´impianto non è il proprietario o il possessore od un loro delegato, la denuncia deve essere messa a loro disposizione, al fine che possano provvedere all´inoltro all´Autorità competente.
Alla denuncia devono essere allegati i documenti che accompagnano il libretto di centrale, ovvero i documenti relativi alle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei limiti di emissione ed al controllo annuale (completi dei valori di emissione misurati, con indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato le misure).
Nel caso di nuova installazione e di modifica di impianto termico civile, che rientra nel campo di applicazione del Titolo II della parte V del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006, la denuncia, redatta secondo i criteri sopra riportati, deve essere inviata all´Autorità competente entro 90 giorni dall´esecuzione dell´intervento.
Sono esclusi dalla suddetta denuncia gli impianti termici civili che hanno espletato la procedura prevista dagli articoli 9 e 10 della Legge n° 615 del 13 Luglio 1966.
Ai sensi del comma 1 dell´articolo 288 del citato decreto, il responsabile dell´esercizio e della manutenzione di un impianto termico civile è punito con una sanzione amministrativa da 516,00 € a 2582,00 €, se non inoltra la denuncia prevista dal comma 2 dell´articolo 284 del citato decreto. Alla stessa sanzione soggiace l´installatore che non denuncia l´installazione o la modifica di un impianto termico civile. Se durante l´esercizio un impianto termico civile non rispetta le caratteristiche tecniche previste dall´articolo 285 del decreto citato, il responsabile dell´esercizio e della manutenzione o l´installatore sono puniti con una sanzioni amministrativa di pari importo (comma 2 articolo 288). Stessa sanzione amministrativa viene elevata nel caso di mancato rispetto dei limiti di emissione previsti dal comma 1 dell´articolo 286 o di mancato controllo annuale delle emissioni, come previsto dal comma 2 dell´articolo 286.
Invece gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alle soglie sopra indicate, sono disciplinati dal Titolo I della parte V del citato Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006.
Per scaricare il modello di denuncia all´Autorità competente cliccare qui.