1/09/2006
AMBIENTE – SCADENZE PER I SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL RECUPERO DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 15 Settembre 2006
Come già annunciato nella newsletter del mese di Maggio, in data 3 Dicembre 2006 scadrà il termine per l´adeguamento degli impianti di recupero dei rifiuti, in regime di procedura semplificata (articolo 216 del “Testo Unico Ambientale”, ossia ex articolo 33 del decreto “Ronchi”), rispetto a quanto previsto dall´Allegato 5 al Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998, introdotto dal Decreto Ministeriale n° 186 del 5 Aprile 2006.
Il suddetto Allegato 5 concerne le “norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l´operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi”. I centri di recupero devono soddisfare dei requisiti che concernono la loro ubicazione, le dotazioni minime che devono avere, l´organizzazione, lo stoccaggio in cumuli, lo stoccaggio in vasche fuori terra, la bonifica dei contenitori ed i criteri di gestione.
Si vuole sottolineare che per i soggetti che gestiscono i rifiuti inerti, vi è un adempimento molto rilevante che concerne lo stoccaggio in cumuli. Nel suddetto allegato viene infatti previsto che:
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i cumuli siano realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all´attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante,
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l´area abbia una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta “a tenuta” di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all´impianto di trattamento,
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lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri avvenga in aree confinate ed inoltre tali rifiuti dovranno essere protetti dalle acque meteoriche e dall´azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.
Tuttavia rimane da capire se tali norme si applicano solamente ai centri che operano la sola “messa in riserva”, come previsto nel titolo dell´allegato, oppure si applicano anche ai centri che operano il recupero, come previsto dalla nuova formulazione dell´articolo 11 del Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998, a seguito dell´ultima modifica apportata, che parla genericamente di “attività di recupero rifiuti”. Si stanno ancora attendendo gli opportuni chiarimenti.
È opportuno che tutti i gestori di centri per il recupero dei rifiuti non pericolosi provvedano al più presto alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dall´Allegato 5 al Decreto Ministeriale del 5 Febbraio 1998.