1/02/2007
AMBIENTE – SCARICHI INDUSTRIALI, LA CASSAZIONE CENSURA LE ISTANZE INCOMPLETE
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 22 Febbraio 2007
La Corte di Cassazione con sentenza n° 41285 del 18 Dicembre 2006, ha decretato che presentare una domanda di autorizzazione allo scarico non conforme alla legge, equivale alla mancata presentazione della domanda, perchè la Pubblica Amministrazione non puó valutare l´autorizzazione che deve essere espressa e specifica.
La Suprema Corte ha pertanto confermato la condanna a carico di un´impresa, ai sensi dell´ex articolo 59, comma 1 del D. Lgs. 152/1999 (sostituito dall´articolo 137, comma 1 del D. Lgs. 152/2006), che dopo aver presentato una istanza di autorizzazione allo scarico “non supportata peró da idonea documentazione”, aveva comunque avviato lo scarico industriale. La Corte non ha recepito le motivazioni della difesa che contestava l´azione omissiva della Pubblica Amministrazione ed il proprio affidamento sul fatto che la stessa non aveva specificatamente vietato lo scarico, adducendo che ció “è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato, in quanto i soggetti interessati devono avere quale unico parametro di riferimento la legge penale”.