1/11/2006
AMBIENTE – SENTENZA DEL TAR DEL VENETO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA: LA PROVINCIA PUO' VIETARE LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' SE QUESTA VIENE EFFETTUATA CON ATTREZZATURE INIDONEE
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 27 Novembre 2006
Il TAR del Veneto, con sentenza n° 3465 del 2006 ha sancito che la Provincia puó legittimamente vietare la prosecuzione di un´attività di recupero rifiuti regolarmente autorizzata in procedura semplificata, se viene effettuata con attrezzature inidonee.
Secondo il Giudice amministrativo, le aziende autorizzate ad effettuare recupero di rifiuti tramite procedura semplificata devono essere in grado (con l´attrezzatura posseduta) di trattare i rifiuti (che sono autorizzate a ricevere) in modo tale da ottenere un prodotto finale avente le caratteristiche descritte nel Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998.
La contestazione che ha portato alla sospensione dell´autorizzazione riguardava la riscontrata mancanza, in azienda, di strumenti tecnologici ed attrezzature idonee ad effettuare le previste operazioni di recupero, e lo svolgimento di attività “in assenza di elevato livello di protezione ambientale”. Queste mancanze sono state ritenute tali da non garantire che le operazioni di recupero dei rifiuti avvenissero nel rispetto delle modalità tecniche che consentono la procedura semplificata, pertanto l´autorizzazione è stata sospesa.