1/11/2006
AMBIENTE – SENTENZA DEL TAR DI TRIESTE SUL RECUPERO DEI RIFIUTI: IL TEST DI CESSIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO SUI RIFIUTI GIA' TRATTATI E IL MATERIALE ACCUMULATO DEVE ESSERE AVVIATO A RECUPERO ENTRO UN ANNO
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 27 Novembre 2006
L´attività di recupero di rifiuti comporta l´effettuazione di particolari analisi chimiche, denominate “test di cessione”. Il TAR di Trieste, con la recente sentenza n° 695 del 26 Ottobre 2006, ha affermato che il test di cessione deve essere effettuato su campioni di materia prima secondaria (cioè sui materiali già trattati) e non su campioni di rifiuti prima del trattamento. Difatti il campione deve essere raccolto sul materiale ottenuto dopo il trattamento di recupero e comunque nella medesima forma fisica prevista nelle condizioni finali d´uso, perchè diversamente le analisi non riuscirebbero ad accertare se il materiale trattato presenta tutte le caratteristiche chimicofisiche necessarie per poter essere qualificato giuridicamente come “materia prima secondaria”. Del resto il comma 1 dell´articolo 9 del Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998 lo prevede espressamente e comunque questa interpretazione è confortata anche dal comma 3 del medesimo articolo 9, secondo cui “Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e … comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero“. L´evoluzione normativa in materia tende a sottoporre le attività di recupero a controlli e verifiche sempre più puntuali, al fine di evitare che, attività nominalmente e dichiaratamente di recupero, ne mascherino altre di tipo diverso.
La stessa sentenza ribadisce che, affinchè l´attività di recupero di rifiuti sia definibile come tale, è necessario che il materiale accumulato per essere trattato sia sottoposto alle operazioni di recupero entro un termine perentorio di dodici mesi (ai sensi dell´articolo 6 del Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998); scaduto il suddetto periodo si puó legittimamente presumere che le operazioni svolte non siano operazioni di recupero, sottoposte ad un regime privilegiato, ma attività di smaltimento svolte sotto mentite spoglie. Nel caso in cui il materiale conferito sia totalmente mescolato e non sia possibile distinguere quello presente da più o meno di dodici mesi, deve essere recuperato tutto il materiale messo in riserva.
Ricordiamo che il mancato recupero dei rifiuti entro dodici mesi puó comportare l´arresto fino a 6 mesi e/o l´ammenda fino a € 13.000 ai sensi dell´articolo 256 comma 4 del D.Lgs. 152/06.