1/06/2007

AMBIENTE – SENTENZA DEL TAR SULL'ABBANDONO DEI RIFIUTI

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 29 Giugno 2007

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari con la sentenza 975/2007 ha decretato che il proprietario di un fondo diventa corresponsabile con gli autori dell´abbandono non autorizzato di rifiuti, se viene dimostrata la sua prolungata inerzia nel limitare od impedire l´abbandono stesso.

Le disposizioni previste dall´articolo 192 del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006, che riprendono l´articolo 14 dell´ex Decreto Legislativo n° 22 del 5 Febbraio 1997, non si applicano pertanto al proprietario di un fondo che si sia adoperato, attraverso misure efficaci e non meramente simboliche, affinchè gli episodi di abbandono non vengano posti in essere e, comunque, abbiano a cessare. Nella sentenza si sancisce infatti che la colpa è da ritenersi assente, quando si è in presenza di un comportamento attivo e responsabile del proprietario ed anche quando il fondo, per le sue caratteristiche (estensione e modalità di uso), sia oggetto di un´utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, che limiti in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa.