1/12/2006
AMBIENTE – SENTENZA DELLA CASSAZIONE: CONFINE TRA RIFIUTI LIQUIDI ED ACQUE DI SCARICO
Per informazioni rivolgersi a: tecn. amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 22 dicembre 2006
La sentenza 35888/2006 della Corte di Cassazione (26 Ottobre 2006) ha chiarito il confine tra rifiuti liquidi ed acque di scarico. Essa ha stabilito che solo l´immissione nel corpo recettore effettuato senza soluzione di continuità dal produttore costituisce “scarico” sia ai sensi dell´ex Decreto Legislativo 152(1999 sia alla luce del nuovo Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 152/2006).
Nel testo della sentenza si legge che il confine tra rifiuto liquido ed acqua di scarico è data dalle modalità di passaggio dal produttore al corpo recettore: si ha una “acqua di scarico” quando il passaggio avviene direttamente con condotta, mentre si ha un “rifiuto liquido” quando il passaggio avviene mediante attività intermedie, quali ad esempio il trasporto con un´autobotte o lo stoccaggio in vasche. Il primo caso è quindi sottoposto alla Parte III del Decreto Legislativo 152/2006, mentre il secondo caso è sottoposto alla Parte IV del medesimo decreto. Per il Giudice di legittimità pertanto il confine evidenziato dalla vecchia norma (Decreto Legislativo 152/1999) rimane anche con il nuovo Testo Unico Ambientale.
Si ricorda che lo scarico di reflui industriali senza la prevista autorizzazione è attualmente sanzionata dall´articolo 137 comma 1 del Decreto Legislativo 152/2006, che prevede la sanzione penale dell´arresto fino a due anni o con l´ammenda fino a 10.000,00 €. Lo smaltimento non corretto di rifiuti, anche in acque superficiali, è invece sanzionato dall´articolo 256 comma 2 del medesimo decreto, che prevede la sanzione penale dell´arresto fino a un anno oppure l´ammenda fino a 26.000,00 €, che possono giungere all´arresto fino a due anni più l´ammenda fino a 26.000,00 € se si tratta di rifiuti pericolosi.
Inoltre l´inquinamento del corso d´acqua con superamento delle concentrazioni soglia di rischio di particolari sostanze è punibile, ai sensi dell´articolo 257 comma 1, con la sanzione penale dell´arresto fino ad un anno o con l´ammenda fino a 26.000,00 € se la contaminazione è causata da rifiuti non pericolosi e se non provvede alla bonifica del corso d´acqua contaminato in conformità al progetto approvato. Nel caso di contaminazione da rifiuti pericolosi, invece, viene applicata la sanzione penale dell´arresto fino a due anni e l´ammenda fino a 52.000,00 €.