1/12/2006

AMBIENTE – SENTENZA DELLA CASSAZIONE: OBBLIGATORIO IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO ANCHE PER CHI EFFETTUA IL RECUPERO DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

Per informazioni rivolgersi a: tecn. amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 22 dicembre 2006

La sentenza 19643/2006 della Corte di Cassazione ha stabilito che le aziende iscritte in procedura semplificata nel registro dei recuperatori (elenco in precedenza tenuto dall´Amministrazione Provinciale ai sensi dell´ex Decreto Legislativo 22/1997 ed attuale elenco tenuto dall´Albo Gestori Ambientali ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006) non sono esonerate dall´obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.

La questione risale ad un accertamento eseguito nel corso dell´anno 1999, presso una azienda che recuperava rifiuti e che non aveva provveduto alla tenuta del registro di carico e scarico. L´Amministrazione Provinciale aveva emesso un´ordinanza di ingiunzione contro la quale la ditta aveva fatto opposizione in Tribunale. Il giudice aveva respinto tale richiesta di opposizione con sentenza nel Luglio 2003. Il caso era poi approdato in Cassazione a seguito dell´ulteriore ricorso dell´azienda.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale con cui si affermava che l´esonero della tenuta del registro di carico e scarico per i soggetti che gestiscono rifiuti in procedura semplificata non è contemplata dagli articoli 11 e 12 dell´ex Decreto Legislativo 22/97.

Pertanto la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti è obbligatoria anche per i soggetti che effettuano recupero di rifiuti in procedura semplificata.

Si ricorda che la mancata tenuta del registro di carico e scarico è attualmente sanzionata dall´articolo 258 comma 2 del Decreto Legislativo 152/2006, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 € a 15.500,00 € per la gestione di rifiuti non pericolosi ed una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 € a 93.000,00 € per la gestione di rifiuti pericolosi.