1/06/2007
AMBIENTE – SENTENZA DELLA CASSAZIONE SU SOTTOPRODOTTi 1
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 29 Giugno 2007
La Corte di Cassazione nella sentenza n° 10262 del 9 Marzo 2007 sottolinea che il Testo Unico Ambientale pone tra le condizioni per la gestione dei residui al di fuori del regime dei rifiuti che l´utilizzo del sottoprodotti non comporti per l´ambiente e la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive. La Corte inoltre sostiene che la prova della mancanza di danno deve essere fornita dal soggetto che deduce la riutilizzazione.
La questione verteva sul riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni ed il Giudice di legittimità ha negato l´assimilabilità giuridica dei suddetti materiali alle “terre e rocce da scavo”, in quanto le prime possono contenere anche altre componenti dannose per l´ambiente, come ad esempio pezzi di asfalto, ferro e calcestruzzo, come peraltro già riconosciuto dalla giurisprudenza della medesima Corte e confermato dal diverso regime giuridico riservato dal Testo unico Ambientale alle due categorie.