1/06/2007
AMBIENTE – SENTENZA DELLA CASSAZIONE SUL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 29 Giugno 2007
La Corte di Cassazione con sentenza n° 16955 del 4 Maggio 2007 ha decretato che il deposito di rifiuti in luogo diverso da quello di produzione, presuppone raccolta e trasporto dei medesimi e non costituisce quindi “deposito temporaneo” ai sensi dell´articolo 183 del Decreto legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006. Ne deriva pertanto che tale raggruppamento di rifiuti costituisce attività di gestione e necessita sempre della relativa autorizzazione.
La sentenza sottolinea anche che puó essere definito “deposito temporaneo” solo il “raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti”.
Si sottolinea comunque che oltre ai citati presupposti di “base”, per rimanere nei confini del deposito temporaneo occorre anche il rispetto degli ulteriori parametri temporali e quantitativi chiesti dal medesimo articolo 183.