1/03/2010
AMBIENTE – SENTENZE CASSAZIONE
Per informazioni rivolgersi a:
Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 15 Marzo 2010
ECOTASSA DISCARICA
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 25 Febbraio 2010 (causa C-172/08), ha ribadito il principio “chi inquina paga” ed ha stabilito che lo Stato nazionale deve prevedere misure volte a garantire che il rimborso del tributo, attraverso il pagamento del servizio di discarica, avvenga effettivamente ed a breve termine. Inoltre la corte ha aggiunto che l rapporto tra gestore di una discarica ed amministrazione pubblica che deposita i rifiuti nella stessa, rientra nella nozione comunitaria di “transazione commerciale”, prevista dalla Direttiva 2000/35/CE; pertanto i costi e le sanzioni derivanti dal ritardato pagamento del tributo di cui all’articolo 3 della Legge n° 549 del 28 Dicembre 1995, per il deposito in discarica di rifiuti solidi, inflitte al gestore della discarica, ma riconducibili al mancato / ritardato pagamento del servizio da parte dei Comuni, devono poter essere “riversate” dal gestore su questi ultimi.
CORTE DI CASSAZIONE
DEPOSITO TEMPORANEO
La Corte di Cassazione, con sentenza n° 49911 del 30 Dicembre 2009, ha sancito che il deposito temporaneo, previsto e disciplinato dalla lettera m del comma 1 dell’articolo 183 del Decreto legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 non necessità di autorizzazione, ma deve rispettare i principi comunitari di precauzione e prevenzione che presiedono la materia della gestione dei rifiuti. Pertanto il deposito di rifiuti può dirsi temporaneo solo allorché ricorrano tutte le caratteristiche richiesta dalla legge in relazione alla quantità e alla qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza degli stessi nonché alla suddivisione tipologica del materiale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n° 6266 del 16 Febbraio 2010, ha sancito che la legge individua l’ingombro dei materiali e non la quantità di materia che li compone, per cui nel caso di un ammasso di rifiuti solidi, ai fini del calcolo del volume da essi occupato per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma in materia di deposito temporaneo (10 o 20 metri cubi), si deve tener conto anche degli spazi vuoti.