2/11/2009
AMBIENTE – SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli(mauropedrazzoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 2 Novembre 2009
Rifiuti
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 35138 del 10 Settembre 2009 ha sancito che ai reflui stoccati e poi sversati sul terreno deve essere applicata la disciplina sulla gestione dei rifiuti prevista dalla Parte Quarta del Testo Unico Ambientale e non quella sulla tutela delle acque dall’inquinamento prevista dalla Parte Terza del medesimo decreto. La corte ha infatti precisato che tutti i reflui stoccati in attesa di smaltimento successivo devono essere qualificati come rifiuti allo stato liquido. I reflui possono essere utilizzati a fini agronomici solamente quando esiste una effettiva utilità a fini agricoli; ad esempio per i reflui derivanti dai frantoi oleari la norma di riferimento è la Legge n° 574 del 11 Novembre 1996.
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 36363 del 23 Settembre 2009 ha sancito che i liquami di origine zootecnica non riutilizzati in agricoltura sono sottoposti alla Parte Quarta del Testo Unico Ambientale. La corte precisa che tali liquami non possono essere immessi nelle acque superficiali o sotterranee, in quanto vietata ai sensi degli articoli 192 e 255 del decreto sopra citato. La corte ha inoltre ribadito che la Parte Terza del Testo Unico Ambientale si applica solamente quando è presente uno scarico diretto con condotta.
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 39727 del 12 Ottobre 2009 ha ribadito che i rottami ferrosi rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, salvo che siano effettivamente ed oggettivamente destinati direttamente ad un reimpiego produttivo senza subire modificazioni chimico-fisiche. La corte ha sancito che quando il detentore destina un materiale od una sostanza a recupero oppure a smaltimento, non deve esistere alcun dubbio sulla sua natura di rifiuto.
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 39728 del 12 Ottobre 2009 ha stabilito che i rifiuti da demolizione utilizzati per la costruzione di un terrapieno non sono assimilabili né alle terre e rocce da scavo, né ai sottoprodotti, in quanto previsti come rifiuti speciali dall’articolo 184, comma 3, lettera b del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 (ex articolo 7, comma 3, lettera b del Decreto Legislativo n° 22 del 5 Febbraio 1997). La corte stabilisce inoltre che i suddetti materiali non possono che essere rifiuti, in quanto vige l’obbligo, in capo al produttore / detentore, di disfarsene inviandolo al recupero oppure allo smaltimento.