1/10/2005
AMBIENTE – SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN DISCARICA: IL CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTOÂ NON E' ANCORA OBBLIGATORIO
Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Maria Laura Benevelli (mariabenevelli@atseco.it)
Reggio Emilia, 26 ottobre 2005
La Legge 15 dicembre 2004, n. 308, oltre a prevedere una delega al governo per il riordino della legislazione ambientale, ha introdotto una serie di modifiche di diretta applicazione al D.lgs. 22/1997 (decreto Ronchi), fra cui un nuovo onere riguardante la responsabilità dei produttori che conferiscono rifiuti allo smaltimento, introdotto nel decreto stesso mediante aggiunta del comma 3bis all´art. 10.
Secondo questo nuovo comma, nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare dei rifiuti ( punti D13, D14, D15 dell´Allegato B del D.Lgs. 22/1997), la responsabilità dei produttori di rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi oltre alla quarta copia del formulario abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell´impianto che effettua le operazione di cui ai punti da D1 a D12 del medesimo allegato B.
In altre parole nel caso in cui sul formulario sia riportato come destino dei rifiuti uno dei punti D13, D14, D15 il produttore non assolverebbe i suoi obblighi solo ricevendo la quarta copia del formulario, ma ricevendo anche il certificato dell´impianto che prende in carico successivamente i rifiuti per effettuare lo smaltimento definitivo (ovvero una delle operazioni indicate nei punti da D1 a D12 del medesimo allegato B).
Questo certificato peró ad oggi non puó essere rilasciato in quanto il comma che ne prevede la introduzione riporta che “le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministero dell´ambiente e della tutela del territorio“. Tale decreto attuativo ancora non esiste, pertanto ad oggi non è possibile emettere il certificato di avvenuto smaltimento e gli eventuali certificati già emessi da smaltitori non hanno alcun valore legale.
Fino all´emanazione del decreto attuativo, per escludere la responsabilità del produttore è quindi sufficiente la ricezione nei tempi previsti (90 giorni) della quarta copia del formulario controfirmata dal destinatario.