1/06/2005

AMBIENTE – SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN DISCARICA: PROROGATO IL TERMINE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DISCARICHE AL D.LGS. n° 36/03 – D.M. 13/03/2003

Per informazioni rivolgersi a: tec. amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 29 giugno 2005

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 24 giugno un Decreto­Legge Omnibus che, tra le altre disposizioni, contiene una proroga del termine per l´adeguamento delle discariche al Decreto Legislativo n° 36 del 13 Gennaio 2003Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti“. Non appena il decreto­legge verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e verrà resa nota la scadenza esatta della proroga ne daremo tempestiva notizia.

Tale termine, precedentemente fissato al 17 luglio 2005, riguarda l´Applicazione di una norma che a regime potrebbe avere effetti sulle imprese non trascurabili in quanto, essendo cambiati i parametri analitici per la classificazione del rifiuto, in qualche caso si potrà assistere ad una modifica della destinazione del rifiuto che potrebbe renderne più oneroso lo smaltimento.

Il decreto legislativo fissa il tipo di rifiuti che possono essere accettati all´interno delle discariche, operando una suddivisione per tipologia di discarica: per inerti (comma 2), per rifiuti non pericolosi (comma 3) e per rifiuti pericolosi (comma 4) e limitando l´accesso alla discarica ai soli rifiuti compatibili; ad esempio nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono ammessi i rifiuti urbani, i rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissibilità ed i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione.

Vengono previste le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica: per la loro collocazione il produttore del rifiuto (cioè le singole imprese) dovra´ fornire al gestore dell´impianto informazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei propri rifiuti e dovrà inoltre presentare al gestore dell´impianto la documentazione che attesti la conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità previsti (D.Lgs 36/2003 art 7, comma 5 ­ D.M. 13/3/2003), per la specifica categoria di rifiuto da conferire.

Ció è stato successivamente specificato più dettagliatamente dal Decreto Ministeriale 13 Marzo 2003 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica.

Tale decreto impone al produttore del rifiuto di effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna categoria di rifiuti regolarmente prodotti, che consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza (art.1 comma 2); da consegnare al gestore al momento del primo conferimento e comunque ogni volta che si modifica il ciclo produttivo.

Pertanto il produttore è il soggetto responsabile della caratterizzazione di base con l´analisi del ciclo produttivo e a volte con una analisi di laboratorio che verte sia sui parametri necessari ad una caratterizzazione chimico­fisica del rifiuto sia ad un test di cessione (previsto dall´allegato 2 del decreto ministeriale) che accerti la conformità dell´eluato con quanto previsto nella tabella 5 del medesimo decreto.

Il gestore dovrà conservare la documentazione prodotta dal produttore del rifiuto per un periodo di cinque anni (art. 1 comma 6) e dovrà egli stesso effettuare la verifica di conformità del rifiuto ai criteri di accettabilità sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione di base iniziale, ad ogni variazione del processo di produzione del rifiuto e comunque almeno una volta l´anno (art. 1 comma 7), inoltre per le partite di rifiuti non generati regolarmente, o quando si sospetti una contaminazione, i rifiuti devono essere sottoposti a specifiche analisi (art 1. comma 8).